Incarico esterno illegittimo ma senza danno erariale provato (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 114 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità della procedura di affidamento di un incarico esterno non integra, di per sé, la fattispecie della responsabilità amministrativa: la legittimità dell’atto non è condizione né necessaria né sufficiente, essendo indispensabile la prova del danno erariale effettivamente subito. Nel giudizio contabile il giudice deve valutare la dannosità della condotta e non la sola illegittimità dell’atto, tenendo conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione ai sensi dell’art. 1-bis legge n. 20/1994. Il potere discrezionale dell’amministrazione resta sindacabile quanto alla conformità ai criteri di razionale proporzionalità tra costi sostenuti e benefici conseguiti. Sussiste il difetto di giurisdizione solo quando il giudice contabile si sovrapponga alle valutazioni di merito, non quando verifichi la liceità della condotta. La prescrizione quinquennale, nei pagamenti frazionati imputabili a un unico atto, decorre dalla data di ciascun pagamento.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio nove soggetti, nelle rispettive qualità di vertice dell’azienda sanitaria, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di complessivi € 156.600,00. L’addebito riguarda l’adozione di una deliberazione di conferimento a un professionista esterno di un incarico per le attività di comunicazione e le due successive proroghe annuali.

Secondo la prospettazione accusatoria, gli atti sarebbero stati assunti in violazione dell’art. 7, comma 6, lett. b) e comma 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001, senza reale urgenza e senza previa procedura comparativa pubblicizzata, nonostante la disponibilità di competenze interne. Il danno coinciderebbe con i compensi erogati all’incaricato. I convenuti hanno eccepito la prescrizione, il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’insussistenza degli elementi della responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il principio di insindacabilità del merito amministrativo, sancito dall’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, non preclude al giudice contabile di scrutinare la liceità della condotta, verificando la conformità dell’azione amministrativa ai criteri di razionale proporzionalità tra costi e benefici. Il controllo si fonda sui principi di efficienza ed efficacia, corollari del buon andamento sancito dall’art. 97 della Costituzione.

Sull’eccezione di prescrizione, la Corte accoglie parzialmente. Nei casi di danno derivante da pagamenti frazionati imputabili a un’unica manifestazione di volontà, il dies a quo coincide con la data di ciascun pagamento, come affermato dalle Sezioni riunite n. 5 del 2007. La messa in mora del 16 marzo 2018 interrompe la prescrizione solo per le poste non ancora prescritte a quella data. Non può accogliersi la tesi della Procura secondo cui il termine decorrerebbe dalla conclusione delle indagini: la conoscibilità del danno era già acquisita alla fine del 2012 e le successive indagini non hanno disvelato alcun occultamento doloso. La pretesa è pertanto prescritta per le somme corrisposte anteriormente al 16 marzo 2013.

Nel merito la domanda è respinta per tutti i convenuti. Il Collegio ribadisce che da atti illegittimi possono derivare eventi non forieri di danno e che spetta al giudice contabile giudicare la dannosità della condotta, non la sola illegittimità dell’atto. L’art. 1-bis legge n. 20/1994 impone di considerare i vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione: escludere ogni compensazione significherebbe conferire un indebito vantaggio all’ente, che, pur avendo fruito delle prestazioni, si gioverebbe di una condanna alla restituzione.

Nel caso concreto non è contestata la qualità delle prestazioni, né risulta provato uno sviamento dai principi di economicità, efficacia ed efficienza: il compenso è pressoché equivalente a quello riconosciuto dalla Regione per la messa a disposizione del precedente titolare dell’incarico. Quanto all’urgenza, la continuità operativa dell’Area si imponeva dopo il distacco del precedente dirigente presso gli uffici regionali, e le procedure di mobilità esperite non hanno dato esito positivo. Le due proroghe rispondono ai medesimi presupposti e derivano da difficoltà della procedura concorsuale affidata all’Estav.

Difetta altresì l’elemento soggettivo. La colpa grave si manifesta in situazioni di macroscopica negligenza, imprudenza o imperizia, non ravvisabili quando i convenuti hanno orientato il proprio operato verso un ragionevole equilibrio tra costi e benefici. Il Collegio liquida le spese in favore di alcuni convenuti, riconoscendone l’estraneità al vizio procedurale, e compensa quelle degli altri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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