Decorrenza dell’assegno di benemerenza dalla data della prima condizione utile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 60 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno di benemerenza per i perseguitati politici e razziali, quando l’interessato riproponga la domanda qualificandola espressamente come riesame di quella originaria, trova applicazione la disciplina della revisione di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 915/1978. Ne consegue che l’accoglimento dell’istanza di revisione produce i suoi effetti dal giorno in cui sussistono tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto, e non dalla data di presentazione della nuova domanda. La presunzione legale introdotta dall’art. 1, comma 373, della legge n. 178/2020, operante solo dall’entrata in vigore della legge e senza arretrati, non preclude l’accertamento dei fatti persecutori già allegati mediante la presumptio hominis di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Il requisito dell’inabilità a proficuo lavoro può essere integrato dal riconoscimento di una invalidità totale e permanente con inabilità lavorativa al 100%.
Il Fatto
La ricorrente, orfana di due perseguitati razziali, presentava nel 2018 due istanze alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali per ottenere l’assegno di benemerenza. Le domande erano rigettate per asserita incompletezza della descrizione e documentazione del fatto costitutivo. Proposto ricorso gerarchico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze lo respingeva con provvedimenti del 2020.
Nel 2022 la ricorrente presentava istanza di riesame, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la certificazione reddituale e il verbale medico-legale. La Commissione accoglieva il riesame e riconosceva il diritto all’assegno vitalizio, ma con decorrenza dal 1.12.2022. La ricorrente agiva quindi davanti alla Corte dei conti per ottenere la decorrenza dalla data dell’istanza originaria, con pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione. Il Ministero contestava l’applicabilità della disciplina della revisione, sostenendo che l’accoglimento dipendesse solo dalla modifica normativa del 2020 e che il comma 374 escludesse gli arretrati.
La Motivazione della Corte
Il giudice individua l’oggetto del giudizio non nel riconoscimento del diritto all’assegno, già accordato, ma nella sua decorrenza. La domanda originaria e quella successiva hanno ad oggetto gli stessi fatti di persecuzione, già allegati nel nucleo essenziale alla prima istanza; i fatti erano corredati sin dall’origine da prova ritenuta valida; l’istanza del 2022 richiama espressamente la precedente e ne chiede il riesame. Ricorre dunque, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un’ipotesi di revisione ai sensi dell’art. 78 del d.P.R. n. 915/1978.
La Corte richiama il principio secondo cui, nella materia delle provvidenze ai perseguitati, il legislatore ha predisposto speciali agevolazioni probatorie, superando la difficoltà di dimostrare condizioni e status in un contesto storico in cui produzione e conservazione dei documenti erano difficoltose. Le dichiarazioni di atto notorio, ritualmente rese davanti a cancelliere o notaio, valgono quindi come valida prova, attendibili in base alla provenienza e alla reciproca concordanza.
Quanto alla disciplina sopravvenuta, il giudice rileva che la presunzione legale del comma 373 e la sua limitazione temporale del comma 374 non impediscono di valorizzare gli atti persecutori nei procedimenti pendenti mediante presumptio hominis, alla stregua degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Resta fermo il principio delle Sezioni riunite n. 8/QM/2003, richiamato dalla giurisprudenza di appello, secondo cui non basta la mera appartenenza alla minoranza perseguitata. Le difese del Ministero, che invocano soltanto il dato normativo senza considerare il regime probatorio elaborato dalla giurisprudenza, non sono condivisibili: i presupposti di fatto sussistevano già al momento delle prime istanze.
Resta da stabilire quando si siano verificate tutte le altre condizioni. Il requisito reddituale è provato dalla dichiarazione di notorietà; quanto all’inabilità a proficuo lavoro, il certificato della Commissione medico-legale ha riconosciuto una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, categoria maggiore rispetto a quella richiesta. Ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 6, del d.P.R. n. 915/1978, l’accoglimento della revisione produce effetti dal giorno in cui tutte le condizioni si sono verificate, individuato nella data del certificato medico-legale. Il ricorso è pertanto accolto, con decorrenza da tale data e arretrati fino al 1.12.2022, oltre il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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