Intitolazione di scalo aeroportuale estranea alla toponomastica comunale (TAR Lombardia n. 1874 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intitolazione di uno scalo aeroportuale non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina della toponomastica comunale, che presuppone un legame diretto tra cittadinanza e territorio e riguarda strade, piazze, monumenti e ricordi permanenti. Difetta pertanto la competenza dei Comuni, anche limitrofi, a contestare gli atti di intitolazione dello scalo, non essendo invocabile il combinato disposto degli artt. 1, 3 e 4 della legge n. 1188/1927, dell’art. 1 del R.D.L. n. 1158/1923, dell’art. 10 della legge n. 1228/1954 e dell’art. 41 del d.P.R. n. 223/1989. I Comuni ricorrenti risultano titolari di un interesse di mero fatto, improduttivo di lesione giuridicamente rilevante, essendo l’intitolazione uno scalo connotata da valenza meramente simbolica. Gli atti di intitolazione non costituiscono atto politico e sono sindacabili, non essendo emanati dal Governo né espressione di funzione di indirizzo politico.
Il Fatto
Il Consiglio Regionale della Lombardia approvava un ordine del giorno che impegnava la Giunta ad attivarsi per l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a una personalità deceduta nel giugno 2023. Acquisita la condivisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 250/1997, il Consiglio di Amministrazione dell’ENAC deliberava l’intitolazione e, successivamente, la Direzione Territoriale di Milano Malpensa adottava l’ordinanza che la disponeva con effetto immediato.
Avverso l’ordinanza e gli atti presupposti proponevano impugnativa, con separati ricorsi poi riuniti, il Comune nel cui sistema aeroportuale si inserisce lo scalo e i Comuni sul cui territorio l’infrastruttura insiste. Resisteva l’ENAC, deducendo difetto di giurisdizione, carenza di legittimazione e di interesse. Le domande cautelari erano respinte per carenza del periculum in mora. Il Tribunale, con ordinanza istruttoria, disponeva l’acquisizione degli atti sullo statuto proprietario dello scalo e l’integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione. Gli atti di intitolazione non sono qualificabili come atti politici: manca il requisito soggettivo, non essendo emanati dal Governo o dai supremi organi costituzionali, e quello oggettivo, non essendo espressione della funzione di indirizzo politico. Nemmeno la nota ministeriale di condivisione sfugge al sindacato, costituendo esercizio del potere di controllo e vigilanza previsto dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 250/1997. Gli atti dell’ENAC, poi, sono sindacabili in quanto impositivi di obblighi suscettibili di esecuzione in capo al gestore.
Respinta è anche l’eccezione di difetto relativo di giurisdizione. Il Comune non rivendica l’uso esclusivo del proprio nome ex art. 6 cod. civ., ma collega la lesione alla propria estromissione dal procedimento: prospetta così un’interferenza procedimentale, che ricade nell’interesse legittimo, sia nella sua accezione procedimentale sia in quella finale.
Nel merito, il Collegio accoglie le eccezioni di difetto delle condizioni dell’azione. I motivi volti a contestare l’omesso rilascio delle autorizzazioni prefettizia e ministeriale sono inammissibili per difetto di legittimazione, spettando la doglianza alle Amministrazioni pretermesse. Parimenti inammissibile è il profilo relativo al mancato coinvolgimento del gestore aeroportuale: la società è titolare di posizioni autonome rispetto al socio, ancorché di maggioranza.
Quanto alla toponomastica, il Collegio ricostruisce il quadro normativo e ritiene che la disciplina invocata non si applichi agli scali aeroportuali. La potestà comunale presuppone un legame tra cittadinanza e territorio; lo scalo, appartenente al demanio statale e connotato da funzione extralocale, non presenta tale nesso. Nemmeno la disciplina dei ricordi permanenti è applicabile, mancando la eadem ratio. Ne deriva il difetto di competenza dei Comuni, anche limitrofi.
Residua la censura sull’incompetenza dell’ENAC, dichiarata inammissibile: i Comuni sono titolari di un interesse di mero fatto, non essendo l’intitolazione produttiva di alcuna utilità suscettibile di tutela. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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