Ottemperanza al giudicato sul riconoscimento della carta docente (TAR Lombardia n. 2896 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, la sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente al beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il rimedio di cui all’art. 112 cod. proc. amm. L’amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, è tenuta a dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo; in mancanza, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna un termine per l’esecuzione, nominando sin da subito il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La nomina del commissario ad acta può avvenire anche in via preventiva, con effetto condizionato al decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione, senza che sia configurabile alcuna lesione del diritto di difesa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire dell’erogazione annuale prevista per la carta docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite carta elettronica, per gli anni scolastici indicati. L’amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza, ormai passata in giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, verificando che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato e fosse stata notificata al Ministero presso la sede reale. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che impone al creditore di attendere centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e che l’amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Tale mancata contestazione ha determinato l’accoglimento del ricorso, con conseguente dichiarazione di inottemperanza dell’amministrazione.
Il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro centoventi giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole nella misura indicata e disponendone la distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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