Ammonimento del questore: nessun avviso di avvio del procedimento (TAR Lombardia n. 1871 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 93/2013 non deve essere necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. In ragione della natura cautelare e dell’insita urgenza della misura, funzionale a prevenire la commissione di reati, il contraddittorio procedimentale può subire una compressione quando dall’istruttoria emergano precisi indizi di condotta aggressiva. Il bilanciamento tra partecipazione dell’interessato e tutela della persona offesa è correlato all’interesse prevalente della vittima. L’occasionalità della condotta non esclude l’integrazione dei presupposti di legge, potendo l’ammonimento essere adottato anche in presenza di un unico episodio di violenza domestica connotato da gravità, e anche in assenza di querela.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lombardia il decreto con cui il Questore lo ha ammonito ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 93/2013, in ragione di condotte di violenza domestica verificatesi presso l’abitazione in cui conviveva con i parenti. Il provvedimento è stato emesso il 22 gennaio 2026 e notificato il 24 gennaio 2026.

Il ricorrente ha articolato due motivi: la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento, e la violazione dell’art. 3 del D.L. n. 93/2013, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità per non avere la Questura considerato la natura isolata ed episodica della condotta. Il Ministero dell’Interno si è costituito, deducendo l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto entrambi i motivi. Sul primo ha richiamato l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, secondo cui all’ammonimento si applica una logica a base indiziaria e di tipo probabilistico, diretta non ad accertare responsabilità ma a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un mero pericolo.

In ragione dell’esigenza primaria di assicurare il benessere della persona offesa e della natura cautelare della misura, il provvedimento non deve essere necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento, in particolare quando dall’istruttoria siano emersi precisi indizi di condotta aggressiva. Il bilanciamento tra partecipazione e tutela di chi subisce la violenza è correlato all’interesse prevalente della vittima: in un quadro indiziario sufficientemente preciso prevale l’interesse a una pronta emissione del provvedimento.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui le regole del contraddittorio possono subire una compressione in funzione delle esigenze di celerità dell’intervento monitorio, e ha ricordato che il Questore può valutare il se e il quando emanare l’ammonimento, decidendo se provvedere senza indugio o se avvisare il possibile destinatario. Nel caso concreto, la valutazione di omettere la comunicazione non è apparsa irragionevole, avendo il provvedimento valorizzato le specificità della condotta, ossia una lite in famiglia degenerata in atti di violenza, tali da sostenere le peculiari esigenze di celerità.

Quanto al secondo motivo, il TAR ha osservato che l’occasionalità della condotta non esclude i presupposti di legge, essendo espressamente prevista dall’art. 3 del D.L. n. 93/2013 la possibilità di adottare l’ammonimento anche in presenza di un unico episodio di violenza domestica connotato da gravità. Irrilevante è risultata la mancata denuncia-querela, potendo il decreto essere adottato anche in assenza di querela. La legittima difesa, meramente addotta e non dimostrata, è stata giudicata inconferente, risultando ammesso il fatto storico della violenza fisica. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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