Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il giudicato civile (TAR Emilia-Romagna n. 124 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, allorché è chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, non può integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto nella sentenza. A differenza di quanto avviene per l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, non può svolgere attività di precisazione e integrazione del giudicato, perché difetta di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato. La domanda volta a ottenere il pagamento degli interessi legali su somme riconosciute dal giudice del lavoro non può essere accolta dal giudice dell’ottemperanza se il dispositivo della sentenza ottemperanda nulla prevede al riguardo, restando esclusa ogni possibilità di interpretazione o di integrazione del titolo esecutivo giudiziale.

Il Fatto

Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, riconosciuto dal giudice del lavoro con sentenza passata in giudicato quale vittima del dovere, agiva dinanzi al TAR per l’ottemperanza di quella decisione, che aveva accertato il suo diritto all’inserimento nell’elenco previsto dall’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 243/2006 e alla corresponsione di assegni vitalizi e benefici di natura non economica. La sentenza era stata pacificamente eseguita, ma il ricorrente chiedeva comunque la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi legali, quantificati in una somma rilevante, sulle somme riconosciute dal giudice del lavoro, sul presupposto che gli interessi fossero dovuti ex lege quale componente essenziale dell’obbligazione e non necessitassero di espressa pronuncia giudiziale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi pur non essendo stato evocato e risultando del tutto privo di legittimazione passiva. Nel merito, il tribunale ha rilevato che il dispositivo della sentenza ottemperanda nulla prevedeva in ordine al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute.

Proprio su tale presupposto il collegio ha escluso l’accoglibilità della domanda, richiamando il principio per cui il giudice dell’ottemperanza non ha la possibilità di integrare in alcun modo la decisione del giudice civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza. L’attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo non è consentita allorché il titolo provenga da un altro plesso giurisdizionale, perché il giudice dell’ottemperanza difetta di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato.

La diversa opzione interpretativa, riconoscendo una piena cognitio con il potere di integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato, avrebbe ammesso la sindacabilità del rapporto sottostante attraverso il giudizio di ottemperanza, per il quale la giurisdizione è invece esclusa. I poteri cognitori del giudice dell’ottemperanza, quando è chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di un provvedimento emesso da altro giudice, sono pertanto limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza possibilità alcuna di interpretazione o integrazione del giudicato: principio ribadito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dal collegio.

La conseguenza è stata il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese tra le parti, giustificata dalle peculiarità della vicenda, salvo il contributo unificato rimasto a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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