Cessazione della materia del contendere per tardiva ottemperanza del Ministero (TAR Lombardia n. 1696 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere consegue alla piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, abbia spontaneamente eseguito il comando contenuto nel giudicato. La sopravvenuta esecuzione dell’obbligo accertato priva di interesse la domanda di ottemperanza e impedisce la pronuncia sull’inerzia, rendendo improcedibile il ricorso. La circostanza che l’esecuzione sia intervenuta dopo la notifica e il passaggio in giudicato del titolo non esclude la declaratoria, ma rileva ai fini della condanna alle spese, che resta a carico dell’amministrazione inadempiente. Il giudizio amministrativo, pertanto, non si conclude con l’accertamento dell’obbligo ma con la dichiarazione della cessazione, restando la tutela satisfattiva ormai realizzata.

Il Fatto

Una docente, dipendente di istituti scolastici, aveva agito davanti al giudice del lavoro per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l’importo di € 500,00 annui relativamente a diversi anni scolastici.

Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 199/2025 del 13.02.2025, aveva accolto la domanda, condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta per cinque anni scolastici, per un totale di € 2.500,00. Il titolo era stato notificato e dichiarato passato in giudicato. Poiché l’amministrazione restava inerte, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con memoria depositata il 10.04.2026, la difesa della ricorrente ha segnalato che nel gennaio 2026 il Ministero aveva provveduto a erogare quanto riconosciuto con la sentenza ottemperanda. La pretesa azionata, pertanto, è risultata pienamente soddisfatta prima della decisione.

Su questa premessa il Tribunale ha qualificato la vicenda come cessazione della materia del contendere e non come mero improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La distinzione non è nominalistica: rileva la piena esecuzione del comando contenuto nel giudicato, che realizza la finalità satisfattiva dell’azione di ottemperanza.

Il percorso argomentativo si fonda sulla natura del giudizio di ottemperanza, che tende a ottenere l’attuazione del giudicato amministrativo in presenza di inerzia dell’amministrazione. Quando l’amministrazione adempie spontaneamente, l’interesse del ricorrente viene meno, ma ciò non elide l’illegittimità del comportamento tenuto fino a quel momento.

Proprio per questa ragione, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero: la declaratoria di cessazione non è neutra sul piano delle conseguenze economiche. Le spese sono state liquidate in dispositivo in € 800,00, oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione e corrispondenza diretta ai difensori dichiaratisi antistatari.

L’ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa chiude il provvedimento, confermando che la funzione del giudizio di ottemperanza è di garantire l’effettività del giudicato, non di sostituirsi alla fase esecutiva già spontaneamente avviata dall’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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