Decorrenza del termine per l’indennizzo automatico nel caso di esecuzione mista delle opere di connessione (TAR Lombardia n. 3629 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo automatico previsto dall’art. 14 del TICA si applica anche alle ipotesi di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione disciplinate dall’art. 16 del TICA, pur non essendo quest’ultima disposizione espressamente richiamata. Nelle ipotesi di c.d. “esecuzione mista”, in cui parte delle opere è realizzata dal produttore e parte dal gestore di rete, il termine massimo per la realizzazione della connessione da parte del gestore decorre dalla data del collaudo delle opere realizzate dal produttore. Il collaudo costituisce l’atto con cui il gestore accetta le opere realizzate dal privato e opera la riduzione ad unità dei lavori effettuati da soggetti diversi, sicché non sussiste alcuna violazione del principio di legalità per l’utilizzo della nozione di “esecuzione mista”, pur non essendo essa espressamente prevista dal TICA.
Il Fatto
Una società produttrice di energia da fonte rinnovabile impugnava la deliberazione dell’ARERA n. 379/2025/E/EEL del 5 agosto 2025, con cui era stato rigettato il reclamo presentato ai sensi dell’art. 14.2 del TICA avverso il diniego di indennizzo automatico per il ritardo nella realizzazione delle opere di connessione da parte del gestore di rete. La deliberazione era stata adottata sul presupposto che, trattandosi di fattispecie di c.d. “esecuzione mista”, il termine per la realizzazione delle opere da parte del gestore decorresse dalla data del collaudo delle opere realizzate dal produttore e non dalla comunicazione del loro completamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità, avendo la ricorrente individuato con sufficiente precisione il petitum e la causa petendi, nonostante le intitolazioni dei motivi fossero effettivamente generiche. Nel merito, il Collegio ha escluso che la mancata indicazione dell’art. 16 del TICA nella disposizione sugli indennizzi comporti l’irrilevanza di tale norma, trattandosi di un procedimento autonomo e diverso rispetto a quelli cui fa riferimento l’art. 14.
La Corte ha chiarito che la nozione di “esecuzione mista”, pur non essendo espressamente prevista dal TICA, descrive la fattispecie dell’art. 16, il quale consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implichino interventi sulla rete elettrica esistente. Il collaudo, disciplinato dal comma 16.5, rappresenta l’atto con cui il gestore accetta le opere realizzate dal privato e opera la riconduzione ad unità dei lavori eseguiti da soggetti diversi, realizzando così un risparmio di spesa per il produttore.
Quanto al richiamo alle FAQ, il Collegio ne ha evidenziato il carattere accessorio e secondario nell’ambito della motivazione della deliberazione impugnata, la quale risultava ampiamente fondata sui fatti e sui presupposti normativi della decisione. Il riferimento al collaudo non è stato infine ritenuto idoneo a rendere incerti i tempi di esecuzione delle opere, atteso che il TICA prevede termini specifici anche per lo svolgimento del collaudo medesimo. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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