Rinunzia agli atti e estinzione del giudizio amministrativo (TAR Sicilia n. 1714 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinunzia formale agli atti di causa, intervenuta prima della trattazione del ricorso, determina l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. e art. 84 del codice del processo amministrativo. Il giudice amministrativo, preso atto della rinunzia, non è tenuto ad esaminare i profili di rito né le questioni di merito, ivi comprese le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dall’amministrazione resistente. La definizione in rito, unita agli interessi sottesi alla vicenda contenziosa, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite. Nulla deve disporsi nei confronti del controinteressato non costituito.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fondo nel Comune di Caltanissetta, aveva impugnato l’ordinanza n. 510 del 14 novembre 2024, con cui l’amministrazione gli aveva imposto la messa in sicurezza del proprio terreno a monte di un fabbricato interessato da uno smottamento. A seguito di una perizia geologica di parte, il ricorrente ha rappresentato all’ente la necessità di una sistemazione complessiva del versante, chiedendo l’ottemperanza sostitutiva in danno degli obbligati principali.

Non riscontrata l’istanza nel termine di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato l’ordinanza n. 142 del 21 aprile 2026, di sgombero e messa in sicurezza del fabbricato di proprietà del ricorrente, impugnata con due successivi ricorsi per motivi aggiunti, il secondo dei quali con richiesta di CTU.

La Motivazione della Corte

L’amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso introduttivo per tardivo deposito e l’inammissibilità dei motivi aggiunti per omessa notifica alle controparti costituite. Tali eccezioni avrebbero imposto, in via logicamente preliminare, la verifica dei presupposti processuali delle impugnazioni.

Prima della discussione, con memoria ritualmente notificata, il ricorrente ha dichiarato di rinunziare agli atti di causa, con riguardo sia al ricorso introduttivo sia ai successivi motivi aggiunti. La rinunzia è stata resa in vista dell’udienza camerale e non risulta opposta dalle parti costituite.

Il Collegio ha preso atto della rinunzia formale e ha dichiarato l’estinzione del giudizio in applicazione del combinato disposto dell’art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. e dell’art. 84 del codice del processo amministrativo. La rinunzia intervenuta in corso di causa assorbe, per il suo effetto estintivo, ogni ulteriore questione, comprese le eccezioni processuali sollevate dall’amministrazione.

Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato che la definizione in rito e gli interessi sottesi alla vicenda contenziosa giustificano, ex art. 84, comma 2, cod. proc. amm., la loro integrale compensazione tra le parti costituite. Nessuna statuizione è stata resa nei confronti del controinteressato intimato, rimasto non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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