Ricorso avverso il silenzio irricevibile per superamento del termine annuale (TAR Lombardia n. 1694 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio della pubblica amministrazione è soggetto al termine di decadenza di un anno decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Una volta spirato tale termine, il ricorso è irricevibile per tardività. Il sollecito successivo con cui l’istante chiede l’aggiornamento della domanda originaria non costituisce nuova istanza e non riapre il termine. Residuando la domanda di annullamento degli atti presupposti, il giudice dispone la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., con fissazione dell’udienza pubblica e rinvio al definitivo della pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La ricorrente, una società, aveva presentato in data 20 febbraio 2012 all’Ente erogatore del servizio idrico del Comune di Sovico la domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne. Con deliberazione n. 1 del 15.10.2012 il Consiglio di Amministrazione dell’ATO della Provincia di Monza e della Brianza aveva stabilito di non prevedere deroghe ai limiti allo scarico previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006.
Non avendo mai ricevuto riscontro all’istanza, la società ha dapprima sollecitato con istanza del 28 ottobre 2025 la conclusione del procedimento e poi ha proposto ricorso, notificato il 26.1.2026 e depositato il 28.1.2026, chiedendo in via principale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e, in via subordinata, l’annullamento della deliberazione n. 1/2012 e delle prescrizioni in essa contenute. L’Ufficio D’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza si è costituito, eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via prioritaria la domanda di accertamento del silenzio, rilevandone l’irricevibilità. Il ricorso è stato proposto oltre il termine di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, come previsto dall’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. Nel caso di specie tale termine risultava ampiamente scaduto, essendo l’istanza risalente al febbraio 2012.
Il Tribunale ha escluso che il sollecito trasmesso via PEC in data 13.10.2025 potesse valere come nuova domanda. Si tratta, infatti, di una mera richiesta di aggiornamento della richiesta originaria, che non riapre i termini per l’impugnazione del silenzio. Il Collegio ha richiamato sul punto Consiglio di Stato, Sez. III, 12 marzo 2024, n. 2419 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3 aprile 2025, n. 6733.
Residuando l’esame della domanda di annullamento della deliberazione n. 1/2012, il Collegio ha ritenuto necessario procedere alla conversione del rito da camerale a ordinario, ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. La trattazione della domanda caducatoria richiede infatti il pieno contraddittorio proprio dell’udienza pubblica, che è stata fissata al 18.12.2026. La pronuncia sulle spese è stata rinviata al definitivo.
Nota della Redazione
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