Accesso agli atti e deposito del ricorso: termine dimidiato di 15 giorni (TAR Campania n. 1056 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale dell’accesso agli atti della pubblica amministrazione, disciplinato dall’art. 116 cod. proc. amm., opera la dimidiazione di tutti i termini processuali prevista per i riti camerali dal comma 3 dell’art. 87 cod. proc. amm., con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado. Ne consegue che il deposito del ricorso deve avvenire entro 15 giorni dall’avvenuta notifica. Ai sensi dell’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., il termine decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione validamente eseguita e non dal tentativo di notifica non andato a buon fine. Il mancato deposito nel termine perentorio determina la decadenza dall’azione e preclude l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato non ancora evocato in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, esponente dei fatti ipotizzati in un procedimento disciplinare forense, ha chiesto al Consiglio distrettuale di disciplina copia integrale degli atti relativi a quel procedimento. L’istanza di accesso agli atti è stata respinta, sul rilievo che la relazione istruttoria contenente la richiesta di archiviazione sarebbe atto interno al Consiglio, e dunque non ostensibile.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la nomina di un commissario ad acta. Nel giudizio si è costituito il Consiglio distrettuale, eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica. Il Collegio ha quindi sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione della possibile irricevibilità per tardività del deposito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività della notifica e la ritiene infondata. L’art. 41, comma 5, cod. proc. amm. aumenta di trenta giorni il termine per la notificazione del ricorso quando la parte risiede in altro Stato d’Europa e di novanta giorni se risiede fuori d’Europa. Essendo il ricorrente pacificamente residente all’estero, la notificazione è tempestiva.
La decisione si concentra poi sulla questione officiosa del deposito. Nel rito dell’accesso disciplinato dall’art. 116 cod. proc. amm. opera la dimidiazione di tutti i termini processuali prevista dal comma 3 dell’art. 87 cod. proc. amm., con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado. La riduzione riguarda quindi anche il termine per il deposito, che resta fissato, nell’ottica acceleratoria del processo, in soli 15 giorni dall’avvenuta notifica, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 5866 del 2014.
Il punto decisivo riguarda la decorrenza. L’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. àncora il termine al momento in cui l’ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. Non può dunque rilevare il tentativo di notifica a una controinteressata non andato a buon fine, perché la destinataria risultava sconosciuta all’indirizzo. Il termine va calcolato dal perfezionamento dell’ultima notifica validamente eseguita, nella specie quella al Consiglio distrettuale.
Su questa base il ricorso risulta depositato dopo la scadenza del termine perentorio. Il mancato deposito tempestivo determina la decadenza dall’azione e preclude al Collegio la possibilità di ordinare l’integrazione del contraddittorio verso la controinteressata non evocata. Il ricorrente avrebbe dovuto depositare il ricorso assumendo a riferimento l’ultima delle notifiche validamente eseguite e chiedere, in quella sede, l’integrazione del contraddittorio.
Il ricorso è pertanto irricevibile. Le spese sono interamente compensate, essendo risultata decisiva una questione sollevata d’ufficio dal Collegio.
Nota della Redazione
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