Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza al giudicato (TAR Lombardia n. 1511 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti redatta su foglio separato, non materialmente congiunta al ricorso, deve recare in sé gli elementi identificativi della controversia: l’oggetto, le parti, l’autorità adita e gli estremi del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione. La sua genericità integra inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio. L’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, che considera la procura apposta in calce quando sia depositata in copia informatica unitamente all’atto, non estende l’eccezione della procura in calce ai documenti nativi digitali. Il vizio non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né è concedibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., dopo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, per ottenere l’attribuzione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per complessivi 1.500,00 euro. Con sentenza n. 629 dell’08.02.2024 il giudice del lavoro ha accolto il ricorso e ha condannato l’Amministrazione. La pronuncia è stata notificata l’08.04.2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 18.03.2025.

Poiché l’Amministrazione è rimasta inerte, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo la condanna all’erogazione del beneficio, la nomina di un Commissario ad Acta in caso di perdurante inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio in camera di consiglio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Preliminarmente ha escluso l’obbligo di adottare l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., richiamando il principio per cui l’assenza dei difensori in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio e dispensa il giudice dall’avviso sulla questione rilevata d’ufficio.

Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore, e una copia informatica era stata notificata in allegato alla PEC unitamente al ricorso e alla relata, in documenti informatici distinti. La procura non indicava né il Tribunale amministrativo regionale adito, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, né la parte resistente, né la data del rilascio.

Per il Collegio tale procura è generica. L’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. esige una procura speciale che indichi oggetto, parti contendenti e autorità davanti alla quale proporre il ricorso. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nell’atto per la relazione fisica tra i due documenti. Tale eccezione non è estensibile sulla base dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, perché la congiunzione fisica tra documento informatico e analogico non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo.

Il Tribunale non ha condiviso l’orientamento che ammetteva la validità della procura digitalizzata e allegata alla PEC, perché la sua anteriorità rispetto alla redazione del ricorso non è dimostrata, in contrasto con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025. La procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla notificazione o al deposito.

Quanto alla sanabilità del vizio ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., essa è esclusa: la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Neppure è concedibile l’errore scusabile, poiché l’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo già esistente. Il ricorso è pertanto inammissibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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