Notifica del titolo esecutivo all’amministrazione: l’ottemperanza è inammissibile se manca il termine dilatorio (TAR Lombardia n. 3333 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, trova applicazione il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. La notifica deve essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione debitrice estratto dal Registro delle PP.AA., restando ammesso il ricorso all’indirizzo risultante dal Registro IPA solo in via sussidiaria, qualora l’amministrazione non abbia provveduto a comunicare il proprio domicilio digitale nel predetto elenco. La notifica a un indirizzo PEC diverso, ancorché riferibile all’amministrazione, non fa decorrere il termine dilatorio e determina l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
Un docente, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Monza la declaratoria del diritto al beneficio economico della “Carta elettronica” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 2.500,00, non vedendo soddisfatta la propria pretesa, proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione. Il Ministero si costituiva con memoria di mero stile. All’esito della camera di consiglio, il Collegio rilevava la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso, per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, trattenendo la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia dichiara l’inammissibilità del ricorso, in quanto il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né a notifica di atto di precetto prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale termine si applica anche al giudizio di ottemperanza, qualificato come strumento di esecuzione forzata alternativo all’esecuzione ordinaria, quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato.
La finalità della norma è consentire all’amministrazione debitrice di attivare e concludere il procedimento di pagamento spontaneo, prima dell’introduzione della procedura giudiziale. La notifica del titolo esecutivo deve pertanto avvenire presso la sede reale dell’ente debitore, individuata correttamente secondo le previsioni di legge. Il Collegio precisa che, per le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata, è onere della parte creditrice individuare l’indirizzo digitale da utilizzare sulla scorta dei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012.
La norma indica quali pubblici elenchi i domicili digitali contenuti nell’INI-PEC, nell’INAD, nell’ANPR, nel Registro delle PP.AA., nel Registro delle Imprese e nel ReGIndE. Il successivo comma 1-ter consente di fare ricorso al domicilio digitale presente sul Registro IPA solo in via residuale, quando l’amministrazione non abbia provveduto a indicare il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA. Tale conclusione non è smentita dall’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994 che, con funzione di raccordo, si limita a ribadire la validità della notifica all’indirizzo individuato ai sensi del citato art. 16-ter, comma 1-ter.
Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva indicato nel Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC (uffgabinetto@postacert.istruzione.it), quale domicilio digitale eletto per le notificazioni degli atti giudiziari. Il titolo esecutivo era stato invece notificato a un indirizzo dell’Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e, in alternativa, a un indirizzo estratto dal Registro IPA (urp@postacert.istruzione.it). Tali notifiche non possono essere considerate valide, non essendo state effettuate al domicilio digitale dell’amministrazione centrale debitrice, come risultante dal Registro delle PP.AA.
La mancata notifica del titolo esecutivo presso il corretto domicilio digitale dell’amministrazione comporta che il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 non abbia iniziato a decorrere. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della difesa di mero stile dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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