Procura speciale generica su foglio separato: ricorso inammissibile e insanabile (TAR Lombardia n. 1510 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti rilasciata su foglio separato, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore, e depositata in copia informatica unitamente al ricorso in formato nativo digitale, non integra la fattispecie della procura apposta in calce al ricorso. In tale ipotesi la procura deve recare in sé gli elementi identificativi della controversia — oggetto, parti, autorità adita — e non può desumerli dalla congiunzione fisica con l’atto, trattandosi di documenti eterogenei, uno informatico e l’altro analogico. Il difetto di procura speciale ex art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. è inammissibile e, dopo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, non è più sanabile né scusabile per i ricorsi notificati successivamente a tale pubblicazione.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta elettronica per il docente per alcune annualità, con sentenza poi passata in giudicato.

Di fronte all’inerzia dell’Amministrazione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna a una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Alla camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale della mancata presenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 1032 del 2025 e Cons. Stato, sez. V, n. 1305 del 2026, si afferma che l’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio, escludendo l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. quando la questione d’ufficio è già emersa in trattazione.

Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato, poi notificata in copia informatica con il ricorso. Essa non indicava il TAR adito, gli estremi del provvedimento da eseguire, la parte resistente né la data del rilascio: conteneva solo un generico riferimento al riconoscimento del diritto alla Carta docenti. Per l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale, con indicazione dell’oggetto, delle parti e dell’autorità adita.

Il Collegio riconosce l’esistenza di un’eccezione: la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nell’atto e assorbe il requisito della specialità nonostante la genericità del testo (Cass. civ. n. 14437 del 2019; Cass. civ. n. 24670 del 2019). Tale eccezione non è però estendibile all’art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, che regola la copia informatica della procura su foglio separato.

La congiunzione fisica tra atto e delega, quando uno è informatico e l’altro analogico, non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza del contenuto dell’atto, né prova l’anteriorità della procura rispetto al ricorso. Su questo punto il Collegio prende posizione critica verso l’indirizzo di Cons. Stato, sez. III, n. 8552 del 2024, non condividendone l’approdo anche alla luce dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che ha stabilito la necessaria preexistenza o coevità della procura rispetto al ricorso.

Il vizio non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., perché la procura speciale è requisito di ammissibilità da verificare al momento della proposizione. Né è concedibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm.: l’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma confermato un indirizzo già esistente, sicché l’errore non è scusabile (Cons. Stato, sez. III, n. 1860 del 2026). Il ricorso, notificato dopo il 2 ottobre 2025, è quindi inammissibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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