Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo rinuncia non perfezionata (TAR Basilicata n. 165 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso non perfezionata secondo le formalità prescritte dall’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm. – mancante della notifica alle altre parti e della sottoscrizione della parte munita di procura speciale – non determina l’estinzione del giudizio, ma può essere valorizzata dal giudice ai sensi del comma 4 della medesima disposizione quale indice della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese di lite in ragione della natura degli interessi e del complessivo andamento del giudizio.

Il Fatto

Un candidato all’esame di abilitazione forense, sessione 2024, aveva impugnato dinanzi al TAR la comunicazione di non ammissione alla prova orale e il verbale d’adunanza della Corte d’Appello competente, nella parte in cui gli era stato attribuito il punteggio di 15/30 in ordine alla prova scritta. Il Ministero della Giustizia si era costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Nelle more del giudizio, il difensore del ricorrente depositava atto con cui manifestava la volontà della parte di rinunciare al ricorso. Tuttavia, la fattispecie non risultava perfezionata: l’atto di rinuncia non era stato né notificato alle altre parti né sottoscritto personalmente dalla parte con procura speciale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la possibilità di dare ingresso alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. La fattispecie estintiva, come osservato dal Tribunale, richiede il perfezionamento di specifiche formalità: l’atto di rinuncia deve essere sottoscritto dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di procura speciale, e deve essere notificato alle altre parti costituite.

Nel caso di specie, difettando entrambi i requisiti – mancando la prova della procura speciale e la notifica alle controparti – il giudice ha escluso che potesse configurarsi l’estinzione del processo per rinuncia. Tale circostanza, tuttavia, non ha impedito al Collegio di trarre dall’atto depositato le dovute conseguenze in punto di interesse alla decisione.

Richiamando il disposto dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il TAR ha rilevato che dalla dichiarazione di rinuncia – pur se non perfezionata – è comunque desumibile la volontà della parte di non coltivare ulteriormente il giudizio, manifestazione idonea a far emergere la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del processo.

Su tali basi, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione, valorizzando la natura degli interessi coinvolti, la particolarità delle questioni trattate e il complessivo andamento del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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