Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1430 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione a un titolo avente efficacia di giudicato, ne ordina l’esecuzione assegnando un termine dilatorio e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva: l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolata dal creditore non è vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo, interessi e accessori, dei quali va verificata misura e decorrenza. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è ammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata, ma l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio riafferma la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve alla funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi. Di questi ultimi va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con riguardo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Tribunale rileva altresì che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: le amministrazioni statali dispongono di tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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