Accesso agli atti edilizi del comodatario privo di interesse qualificato (TAR Sicilia n. 1492 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi in favore di soggetti privati postula, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Il titolare di un mero diritto personale di godimento, quale il comodatario di un immobile confinante, non può invocare un interesse in re ipsa alla conoscenza dei titoli edilizi dei vicini: tale interesse è presunto solo per i titolari di diritti reali. La pretesa ostensiva è pertanto infondata quando l’istante non alleghi né la strumentalità dell’accesso rispetto a un profilo di potenziale lesività della propria situazione giuridica, né un valido mandato per agire in nome della proprietaria.
Il Fatto
La ricorrente, comodataria di un immobile sito in un compendio immobiliare, ha presentato al Comune un’istanza di accesso in data 24 settembre 2025 per ottenere copia della documentazione edilizia relativa alle proprietà confinanti dei controinteressati: titoli abilitativi, istanza di sanatoria e fascicolo trasmesso al SUAP per l’attività di locazione breve. A fondamento della richiesta ha dedotto la pendenza di numerosi giudizi tra le due proprietà e la necessità di tutelare i propri diritti e quelli della madre, proprietaria degli immobili concessi in comodato.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. Il Comune non si è costituito, ma ha successivamente autorizzato l’accesso. La controversia si è quindi ristretta alla sola mancata ostensione della relazione di verifica e sopralluogo dell’UTC, eseguita nel 2025 a seguito di segnalazioni della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, per il limitato soddisfacimento della pretesa, e ha esaminato nel merito la parte residua, rigettandola. Ha ricordato che il giudizio in materia di accesso è volto all’accertamento del diritto dell’istante a ottenere i documenti, richiamando Cons. Stato, sez. II, 13 marzo 2026, n. 2073, e che spetta al giudice verificare i presupposti di cui all’art. 25 della legge n. 241/1990.
Il punto centrale è la qualificazione dell’interesse. Per i soggetti privati, l’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 richiede un interesse diretto, concreto e attuale. La giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2019 n. 6603; TAR Lombardia, sez. III, 30 giugno 2022, n. 1533) ne precisa i connotati: correlazione alla sfera individuale del richiedente, finalizzazione conoscitiva a dati utili e attitudine a incidere sulle scelte esistenziali o sulla gestione di beni della vita. L’accesso è strumento di conoscenza più ampio della difesa in giudizio, ma richiede pur sempre la strumentalità rispetto a una situazione soggettiva meritevole di protezione.
Nel caso concreto, la ricorrente ha agito in qualità di titolare di un mero diritto personale di godimento su un immobile confinante, senza esplicitare, nell’istanza, l’interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza dei titoli edilizi. Tale interesse può considerarsi in re ipsa solo per i titolari di diritti reali, in ragione del sistema di tutele degli artt. 873 e 1171-1172 c.c.; la proprietaria, dante causa, non ha promosso il giudizio. Né è stata delineata la strumentalità dell’ostensione rispetto a un profilo di potenziale lesività della situazione giuridica dell’istante.
Il Collegio ha inoltre escluso che la ricorrente potesse agire per la madre. Nell’istanza ella ha affermato di agire anche in nome e per conto della proprietaria, ma non ha conferito alcun mandato espresso, mancando la sottoscrizione della supposta mandante. Non è configurabile neppure un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., né una sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., ipotesi tassative in attuazione dell’art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2025, n. 8625).
Il ricorso è stato quindi rigettato per assenza dei presupposti legittimanti la pretesa ostensiva, con compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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