Realizzazione con DIA inefficace e natura di nuova costruzione: occorre il permesso di costruire e la demolizione è atto dovuto (TAR Puglia n. 692 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È abusivo l’intervento edilizio realizzato sulla base di una DIA inefficace quando l’opera, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, configuri una nuova costruzione che avrebbe richiesto il permesso di costruire. In tal caso l’amministrazione non esercita un potere di riesame ma un legittimo potere sanzionatorio, non essendo necessario adottare i provvedimenti inibitori di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990. L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, che non richiede motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione dell’abuso. Non è configurabile alcun legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di un ponticello di attraversamento di un canale colatore, realizzato su area di sua proprietà in forza di una DIA presentata nel 2006. L’amministrazione riteneva il titolo inefficace, poiché l’opera, realizzata all’esterno della perimetrazione del piano di lottizzazione, costituiva nuova costruzione e avrebbe richiesto il permesso di costruire. Nel giudizio interveniva ad opponendum un operatore turistico confinante, titolare di un interesse alla reiezione del ricorso. Il Tribunale, dopo aver sospeso cautelarmente gli effetti dell’ordinanza, respingeva il ricorso all’esito dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente giudicato ammissibile l’intervento ad opponendum, valorizzando l’art. 28, comma 2, cod. proc. amm. e la giurisprudenza che richiede la sola titolarità di un interesse indiretto, derivato o riflesso. Nel caso di specie, la vicinitas e l’interesse dell’interventore a partecipare a una futura procedura per l’assegnazione del tratto demaniale risultavano idonei a radicare la legittimazione.

Nel merito, la Sezione ha escluso che il ponticello rientrasse nella perimetrazione del piano di lottizzazione, rilevando come la ricorrente non avesse offerto alcun elemento di prova dell’afferenza dell’opera al piano attuativo. Le planimetrie versate in giudizio deponevano in senso contrario e la delibera di adozione di una variante non risultava sufficiente, difettando l’approvazione definitiva.

Quanto alla qualificazione dell’intervento, il Collegio ha richiamato l’art. 1, comma 6, della legge n. 443/2001, che consente la DIA per le nuove costruzioni solo se specificamente disciplinate da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche. In assenza di tali presupposti, il manufatto — dimensionato in m. 4,30 x 12 e destinato a incidere sul territorio — avrebbe richiesto il permesso di costruire.

Il Tribunale ha infine disatteso le censure sul legittimo affidamento e sul difetto di motivazione, richiamando il principio per cui l’illecito edilizio ha carattere permanente e l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa. L’ordinanza impugnata, descrivendo con esattezza l’opera e indicando le norme violate, risultava sufficientemente motivata.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune e dell’interventore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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