Ottemperanza per la Carta docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Veneto n. 1637 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile avverso una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che abbia accertato il diritto del docente alla costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. L’azione è finalizzata ad ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato, ed è esperibile decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e provata la notifica in forma esecutiva. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’adempimento nel termine di sessanta giorni e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia ministeriale.
Il Fatto
Una docente, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con accredito della somma di euro 1.500,00, si è vista inadempiente l’Amministrazione. Avendo accertato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dalla legge, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Veneto. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, ravvisandoli nella dichiarazione di passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e nella avvenuta notifica in forma esecutiva al Ministero, seguita dal decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Ha quindi affermato che non vi è dubbio sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, al novero dei titoli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza, richiamando la funzione dell’azione di garantire l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato in quanto il Ministero intimato, non costituendosi, non ha fornito alcun elemento per dimostrare l’avvenuto adempimento. Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare attuazione alla sentenza, procedendo all’accredito della somma di euro 1.500,00 sul portafoglio “Carta docente”, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.
Per garantire l’effettività della tutela, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta, individuato in un’alta figura dirigenziale del Ministero, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine, provvedendo direttamente o a mezzo di funzionario delegato entro ulteriori sessanta giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
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Nota della Redazione
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