Improcedibile il ricorso quando il giudicato civile elimina l’interesse (TAR Lombardia n. 1175 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse che determina l’improcedibilità del ricorso presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione, tale da rendere inutile la pronuncia del giudice. Tale situazione può essere integrata dal passaggio in giudicato di una decisione del giudice civile che accerti l’illegittimità dell’intervento edilizio oggetto del contendere. Quando l’accertamento civile e il ripristino dello stato dei luoghi abbiano esaurito ogni utilità della domanda annullatoria, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese in ragione dell’esito meramente processuale.

Il Fatto

Un condominio milanese impugnava dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Comune di Milano, in data 4 novembre 2022, comunicato via pec il 7 novembre 2022, aveva rigettato l’istanza di intervento in autotutela avanzata ai sensi dell’art. 19, commi 3, 4, 6, 6-bis e 6-ter, e dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. L’istanza riguardava la SCIA presentata dalla società proprietaria di un’unità immobiliare dello stabile, relativa a un intervento edilizio contestato.

Il Comune e la società controinteressata si costituivano deducendo l’infondatezza del gravame. In prossimità del merito il condominio depositava memoria con cui dichiarava di non avere più interesse al ricorso, essendo sopravvenuto il giudicato civile in senso a sé favorevole; la controinteressata chiedeva il passaggio in decisione senza formale opposizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione consolidata di sopravvenuta carenza di interesse: essa presuppone una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l’inutilità della sentenza per essere venuta meno, per il ricorrente, l’utilità della pronuncia del giudice. Sul punto la sentenza richiama, tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5355 del 2007.

Il Tribunale verifica quindi la sussistenza del presupposto nella vicenda concreta. Il ricorrente aveva dichiarato il venir meno dell’interesse alla luce del passaggio in giudicato, in data 14 gennaio 2026, delle decisioni del giudice civile con cui era stata definitivamente accertata l’illegittimità dell’intervento edilizio della società, nonché del ripristino dello stato dei luoghi già conseguito in sede possessoria.

Il Collegio sottolinea che, una volta consolidatosi l’accertamento civile e ripristinata la situazione anteriore, questa non potrà più essere modificata a prescindere dalla contestata azione amministrativa oggetto del giudizio. Ne deriva che la pronuncia annullatoria invocata davanti al giudice amministrativo non sarebbe più in grado di arrecare alcuna utilità concreta al ricorrente.

La declaratoria in rito si fonda quindi sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica, in definitiva, la compensazione delle spese della fase di merito tra le parti costituite. La sentenza è ordinata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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