Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente con commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 2369 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione entro un termine perentorio, senza necessità di una preventiva prova del danno. Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, consolida l’obbligo di conformarsi al dictum giurisdizionale. In caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta può essere scelto dal giudice, con proprio discernimento, anche all’interno della stessa Amministrazione inadempiente e, in tale ipotesi, non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La nomina del commissario rende non necessaria la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., risultando già previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.

Il Fatto

Con ricorso notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina del 7 giugno 2024, n. 1152, con cui era stato dichiarato il suo diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Messina il 19 dicembre 2025, ed era stata notificata all’Amministrazione il 10 giugno 2024.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La questione arriva così davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. La sentenza di merito era definitiva e non impugnata; l’Amministrazione, destinataria dell’obbligo, non aveva fornito alcuna prova dell’esecuzione, pur essendo suo onere. Il termine di centoventi giorni dalla notificazione era decorso senza esito.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha poi nominato fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza, individuandolo nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Ufficio.

La scelta del commissario è caduta su un organo interno alla stessa Amministrazione, anche per evitare ulteriori esborsi che potrebbero configurare danno erariale. Il Collegio ha precisato che l’incarico costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo, e che il commissario non è obbligatoriamente individuato nell’organo che avrebbe dovuto provvedere in via ordinaria.

Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso qualsiasi emolumento, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’attività del dirigente dello stesso Ministero rientra nella retribuzione dirigenziale. Ha inoltre subordinato l’eventuale insediamento e la delega a immediata comunicazione alla Segreteria della Sezione.

Il Collegio ha respinto la domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo il meccanismo surrogatorio sufficiente a fronteggiare l’inerzia. Le spese di lite sono state liquidate in via equitativa e distratte in favore del difensore antistatario, con rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *