Ottemperanza al giudicato e astreintes escluse per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 802 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e la sua inutile scadenza legittima la declaratoria di inottemperanza dell’amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’integrale pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta quando l’esiguità del debito rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva, dovendosi valutare in concreto le condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo gravose.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a erogare in favore della ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2022/23 al 2023/24. Il titolo, passato in giudicato, era stato notificato a mezzo PEC al Ministero, che lo aveva ricevuto in data 4 febbraio 2025.

Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma di euro 1.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato; rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né ha indicato l’andamento della procedura: il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Ne deriva la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione al Ministero del termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente ai pagamenti. Per il caso di inutile decorso è nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto: sul punto il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che ha riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

Nel caso di specie, oltre alle difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, rileva l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza richiamata, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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