Impianto fotovoltaico in area protetta: diniego legittimo e onere di controllo (TAR Lombardia n. 789 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli impianti fotovoltaici non sono di per sé incompatibili con le aree oggetto di tutela paesaggistica, ma la loro collocazione impone all’amministrazione procedente uno stringente onere di controllo sul turbamento estetico del paesaggio. Il diniego di autorizzazione paesaggistica è legittimo quando la motivazione si ancora alla normativa regionale di riferimento e alla rilevanza dimensionale dell’opera, e non risulta apodittica. L’apprezzamento paesaggistico è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della logicità, della coerenza e della rispondenza agli elementi di fatto esistenti. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non sussiste quando il preavviso di diniego è intervenuto prima del termine assegnato alla Soprintendenza per il parere e l’interessata ha comunque beneficiato di un ampio lasso temporale per presentare osservazioni.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al Parco regionale della Valle del Lambro il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per realizzare un impianto fotovoltaico a terra a servizio dei fabbisogni energetici aziendali di altra società, su un’area del Comune di Briosco soggetta a tutela ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 42/2004, in quanto ricadente nel territorio del Parco. L’amministrazione ha respinto l’istanza, adeguandosi al parere della Commissione paesaggio e rilevando che l’intervento avrebbe compromesso irrimediabilmente la qualità paesaggistica dei luoghi, caratterizzati da ampi spazi agricoli e da un’elevazione in quota visibile da punti panoramici dei comuni limitrofi.
La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo l’assenza di una precisa giustificazione sull’incompatibilità dell’opera e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omesso preavviso di diniego e per mancata replica alle controdeduzioni. Si sono costituiti il Parco e la Soprintendenza competente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, escludendo sia il difetto di motivazione sia il difetto di istruttoria. L’analisi della normativa applicabile — in particolare la d.G.R. n. XI/7553 del 15 dicembre 2022 — depone per una penalizzazione degli impianti fotovoltaici inseriti in contesti paesaggisticamente tutelati. Pur non essendo tali impianti di per sé incompatibili con le zone protette, grava sull’amministrazione uno stringente onere di controllo sul turbamento estetico che la loro collocazione può comportare.
Non è dunque apodittica la motivazione del diniego, fondata sulla disarmonia paesaggistica indotta dall’impatto estetico della nuova opera. Essa trova sostegno nella normativa regionale, che esclude la possibilità di insediare simili impianti in aree destinate alla conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici, e nell’appropriato riferimento alla rilevanza dimensionale dell’opera, composta da 1.638 moduli e da un’opera strutturale permanente di supporto. L’esame in concreto della proposta del privato e del suo impatto sull’assetto percettivo e panoramico dei luoghi è stato correttamente istruito e motivato.
Il Collegio ha ricordato che l’apprezzamento paesaggistico è sindacabile soltanto sotto i profili della logicità, della coerenza e della rispondenza agli elementi di fatto esistenti, richiamando sul punto TAR Lombardia, Milano, sent. n. 133 del 2026. Il merito di tale valutazione non può essere travolto da un diverso apprezzamento soggettivo in sede giurisdizionale, una volta accertato l’allineamento dell’analisi con le norme applicabili e il suo saldo ancoramento a dati oggettivi.
Quanto alla censura procedimentale, l’art. 146, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 42/2004 prevede che l’amministrazione trasmetta alla Soprintendenza la documentazione con proposta di provvedimento, che il preavviso di diniego sia comunicato dalla Soprintendenza solo quando essa esprima il parere negativo, e che, in caso di inerzia di quest’ultima, l’amministrazione provveda comunque sulla domanda. Non sussiste alcun divieto, per l’amministrazione procedente, di emettere il preavviso prima della scadenza dei termini concessi alla Soprintendenza, né alcuna usurpazione di competenze.
La ricorrente ha beneficiato di un ampio lasso temporale dopo il preavviso di diniego per formulare osservazioni e diffide. Il Parco ha inoltre tenuto conto delle osservazioni, richiamando gli atti che le contenevano e la d.G.R. ostativa, ed evidenziando che persistevano i motivi ostativi all’accoglimento. Come rilevato dalla difesa del Parco, l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni argomento difensivo, specie quando la motivazione sia già delineata negli atti endoprocedimentali con carattere assorbente. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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