Parere Soprintendenza generico e diniego edilizio annullati per difetto di motivazione (TAR Campania n. 1881 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere vincolante negativo della Soprintendenza e il conseguente diniego comunale del permesso di costruire in sanatoria devono essere sorretti da una motivazione che enunci in modo chiaro i motivi di incoerenza e di contraddizione dell’intervento rispetto alle finalità di conservazione dei valori storico, artistici e ambientali del centro storico. È generica e tautologica la motivazione che si limiti ad affermare una non meglio precisata alterazione dei prospetti dell’edificio, senza indicare in quale parte dell’immobile essa si sia prodotta e in che modo incida sul contesto tutelato. Il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo non è sanabile mediante l’integrazione postuma operata dall’Amministrazione nel corso del giudizio, costituendo la motivazione il presupposto e il fondamento del legittimo esercizio del potere ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il parere soprintendizio reso a seguito di richiesta di riesame, in quanto confermativo e non meramente confermativo di precedenti pareri negativi, riapre i termini di impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente presenta istanza di permesso di costruire in sanatoria per il recupero ai fini abitativi di un sottotetto inserito in un edificio ricadente nel centro storico di Benevento. La Soprintendenza competente esprime parere vincolante negativo, ritenendo la proposta progettuale non coerente con i principi di conservazione dei valori storico, artistici e ambientali, in quanto gli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio avrebbero comportato una alterazione non accettabile dei prospetti dell’edificio.
Il Comune di Benevento adotta quindi il diniego definitivo dell’istanza, motivato unicamente sul richiamo al parere soprintendizio. Il ricorrente impugna il diniego, il parere negativo e gli atti presupposti innanzi al TAR Campania, deducendo tra l’altro la natura tautologica e apparente della motivazione e l’assenza di indicazioni sulle modalità dell’asserita alterazione dei prospetti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato e assorbente il primo motivo di gravame, incentrato sul difetto di adeguata motivazione dei provvedimenti impugnati. Il diniego comunale si limita a richiamare il parere vincolante negativo della Soprintendenza, il quale a sua volta afferma la non coerenza della proposta progettuale con le finalità di conservazione dei valori del centro storico e l’alterazione non accettabile dei prospetti.
La motivazione è giudicata effettivamente generica e tautologica. Manca una chiara enunciazione dei motivi di incoerenza e contraddizione dell’intervento rispetto alle finalità di tutela, non essendo sufficiente il riferimento a una non meglio precisata alterazione dei prospetti originari, circostanza che il ricorrente contesta evidenziando la preesistenza del vano sottotetto e l’assenza di impatto architettonico e visivo sull’esterno dell’edificio.
Il Collegio rileva che solo nella memoria difensiva il Comune ha chiarito la sussistenza della modifica dei prospetti, richiamando la realizzazione di sei aperture con finestre tipo Velux. Tale chiarimento integra una motivazione postuma, in violazione del divieto di integrazione in giudizio della motivazione del provvedimento amministrativo, e peraltro non precisa le ragioni della asserita non coerenza con i principi di conservazione.
La necessità di una motivazione adeguata risulta tanto più stringente considerato che il ricorrente ha allegato che l’edificio contiguo è stato autorizzato dalla medesima Soprintendenza all’ubicazione sul tetto di aperture, con la sola prescrizione di praticarle a filo falda, e che tale circostanza non è stata contestata nella memoria di replica del Comune.
Il Collegio richiama quindi il principio secondo cui la motivazione costituisce l’essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può essere emendata o integrata da una successiva motivazione postuma prospettata in giudizio. Il difetto di motivazione non è assimilabile alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma e non è sanato nemmeno dal ragionamento ipotetico che fa salvi, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, i provvedimenti affetti da vizi non invalidanti, come affermato dal Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2247 del 2014. L’accoglimento del primo motivo, comportando la riedizione del potere, esonera il Collegio dall’esame del secondo e del terzo motivo. Il ricorso è pertanto accolto per difetto di adeguata motivazione, con annullamento degli atti impugnati e salvezza dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione; le spese sono poste a carico delle parti resistenti in solido.
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Nota della Redazione
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