Visto per nomadi digitali: illegittimo il diniego per erronea qualificazione del lavoratore (TAR Lazio n. 4910 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di visto nazionale per nomadi digitali ai sensi dell’art. 27 quater d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione consolare è tenuta a qualificare correttamente la natura autonoma o subordinata dell’attività lavorativa documentata dal richiedente. È illegittimo il diniego fondato sulla richiesta di requisiti propri del lavoro subordinato – quali la dichiarazione del datore di lavoro attestante l’assenza di condanne penali – laddove la documentazione prodotta evidenzi la natura autonoma del rapporto. La mancata dimostrazione del requisito del titolo di studio non è imputabile al richiedente che si sia attivato per ottenerlo senza ricevere seguito dall’Amministrazione. La motivazione postuma contenuta nella relazione della sede diplomatica non può integrare la motivazione dell’atto impugnato.
Il Fatto
Un cittadino turco, titolare di una ditta individuale operante nello sviluppo software, presentava domanda di visto nazionale per “nomade digitale” ex art. 27 quater d.lgs. n. 286/1998, documentando un rapporto contrattuale di natura autonoma con una società estera. Il Consolato Generale d’Italia a Istanbul respingeva l’istanza, qualificando il richiedente come “remote worker/subordinate worker” e contestando la mancanza di alcuni requisiti, tra cui la dichiarazione del datore di lavoro, l’attestazione del titolo di studio e la copertura assicurativa. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo cinque motivi di illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il primo motivo, ritenendo evidente l’erronea qualificazione operata dalla sede diplomatica: la documentazione prodotta dimostrava chiaramente la natura autonoma dell’attività, con la conseguenza che la richiesta di dichiarazione ex art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, riferibile solo al lavoro subordinato, risultava indebita. Il ricorrente aveva peraltro già prodotto certificato del casellario giudiziale attestante l’assenza di condanne.
Accolto anche il secondo motivo, limitatamente alla contestazione sulla copertura assicurativa: il ricorrente aveva documentato una polizza valida fino a settembre 2025, censura risultata infondata. Respinto invece il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, atteso che l’Amministrazione non era tenuta al preavviso di rigetto in seguito alle modifiche introdotte dal d.l. n. 145/2024, avendo comunque attivato il contraddittorio procedimentale.
Infondato il quarto motivo, concernente la violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, inapplicabili ai rapporti con lavoratori autonomi di Stati terzi. Accolto il quinto motivo, in quanto il richiedente aveva prodotto la certificazione universitaria turca e l’attestazione ARDI, e si era attivato per ottenere la dichiarazione di valore senza ricevere riscontro dall’Amministrazione: le lacune sul requisito del titolo di studio non potevano essergli imputate.
Il Collegio ha infine stigmatizzato la motivazione postuma contenuta nella relazione della sede diplomatica. Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna dell’Amministrazione alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato.
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Nota della Redazione
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