Ottemperanza al giudicato: termine, commissario ad acta e interessi legali (TAR Lombardia n. 742 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è parzialmente improcedibile nella parte in cui l’amministrazione abbia medio tempore dato esecuzione al titolo, residuando l’interesse del creditore nei limiti delle sole somme ancora dovute. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo assegna all’ente un termine per il pagamento degli importi residui, degli interessi legali e degli oneri accessori, con salvezza della verifica contabile dell’amministrazione, non vincolata ai conteggi prodotti dal creditore se non nei limiti degli artt. 1282 e seguenti cod. civ. Nomina altresì un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con funzione attivabile solo su istanza del creditore decorso inutilmente il termine.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della complessiva somma di euro 2.745,48 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti maturata durante il periodo di precariato.
Il titolo era passato in giudicato e notificato, ma l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. L’ente si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto del deposito della memoria di parte ricorrente e ha rilevato che, con il cedolino di settembre 2025, l’amministrazione aveva dato parziale esecuzione alla sentenza. Ne è derivata la dichiarazione di parziale improcedibilità del ricorso per la parte già soddisfatta.
Per il resto, ovvero relativamente agli interessi legali dal dovuto al soddisfo, il ricorso è stato accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se antecedente.
Il Collegio ha precisato che i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e seguenti cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili, richiamando sul punto T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22.3.2016, n. 290. Nel perimetro dell’ottemperanza rientrano anche gli oneri di registrazione e le spese di esame, di copia e di notificazione, in quanto abbiano titolo nel provvedimento.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, è stato individuato il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, nessun compenso è dovuto al commissario.
Sulle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione, con liquidazione di euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, tenuto conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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