Obbligo del datore di conformarsi al giudicato sul beneficio docenti (TAR Marche n. 652 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto al docente il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione l’esecuzione integrale del titolo. La circostanza che l’Amministrazione si sia costituita solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non elide l’obbligo di conformarsi al giudicato. Decorso inutilmente il termine assegnato, va nominato il Commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dall’istante. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza presuppone l’accertato inadempimento al momento della proposizione del ricorso e le spese si distraggono in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali il diritto era stato riconosciuto, con le modalità ivi precisate, ponendo le spese a carico della parte resistente con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Formatosi il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio, e notificata la sentenza all’Amministrazione, il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo ed ha agito in ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto scrutinato la procedibilità del ricorso. La verifica ha riguardato il decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa, del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è stato ritenuto procedibile.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la resistente, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’obbligo di conformarsi al giudicato resta integro e il ricorso è stato accolto.

È stato pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine il Collegio ha assegnato il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso d’inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, anche adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato, eventualmente avvalendosi di un funzionario delegato e della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.; l’importo è stato liquidato in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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