Rigetto del nulla osta al lavoro annullato dal rilascio sopravvenuto: improcedibilità per carenza d’interesse (TAR Marche n. 886 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso proposto avverso il diniego del nulla osta al lavoro subordinato quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rilasci il provvedimento favorevole la cui adozione era stata sollecitata. Il rilascio del bene della vita richiesto priva il ricorrente di ogni residua utilità concreta derivante da una pronuncia di merito, rendendo il giudizio privo di oggetto. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, essendo assorbente la valutazione dell’interesse strumentale alla decisione. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della definizione del giudizio già nella fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Pesaro, tramite lo Sportello Unico Immigrazione, aveva respinto la sua istanza di nulla osta al lavoro subordinato. L’atto di diniego era stato identificato con il numero PU0109602881.
Investito della questione, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche aveva disposto il riesame della pratica con ordinanza cautelare. In ottemperanza a tale pronuncia, la Prefettura rilasciava il nulla osta richiesto, depositando in giudizio la relativa documentazione. Il ricorrente non presentava osservazioni avverso tale deposito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, rilevata in camera di consiglio la sussistenza di un possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, ha dato avviso alle parti della facoltà di definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Il Collegio ha osservato che, in data 13 maggio 2026, la Prefettura aveva depositato il provvedimento del 16 aprile 2026 con cui era stato rilasciato il nulla osta il cui diniego costituiva oggetto del ricorso. Tale circostanza integrava un definitivo e favorevole assetto degli interessi del ricorrente.
A fronte del rilascio del provvedimento favorevole, il Collegio ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile, non residuando in capo al ricorrente alcun interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio di merito. L’accoglimento della domanda, infatti, non avrebbe potuto produrre un risultato ulteriore o diverso rispetto a quello già conseguito con l’adozione del nulla osta.
La mancata presentazione di osservazioni da parte del ricorrente sul deposito del provvedimento di rilascio è valsa a confermare il venir meno dell’interesse alla decisione. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione del giudizio in una fase già avanzata e della natura della pronuncia, che non presupponeva un accertamento di illegittimità dell’operato dell’amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.