Inottemperanza parziale del giudicato: obbligo di pagamento degli interessi legali (TAR Lombardia n. 2306/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’esecuzione solo parziale di una sentenza passata in giudicato non esclude la fondatezza del ricorso, che deve essere accolto limitatamente alla parte di credito ancora insoddisfatta. Ove l’Amministrazione abbia corrisposto la sorte capitale ma non gli accessori (interessi legali) riconosciuti dal titolo esecutivo, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna all’Amministrazione medesima un termine per provvedere al pagamento del residuo, senza necessità di nominare un commissario ad acta. La mancata contestazione della resistente in ordine all’an e al quantum del credito residuo determina l’accoglimento del ricorso in parte qua.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento della somma di € 866,16 a titolo di retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2021/2022, oltre interessi legali e spese processuali distratte in favore del difensore antistatario.
Rimasta parzialmente inadempiuta l’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei requisiti formali del ricorso, accertando che la copia della sentenza era stata asseverata, che il titolo era passato in giudicato e che la notifica al Ministero era avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Sul piano sostanziale, il Collegio ha rilevato che, come dichiarato dalla stessa ricorrente, la sentenza era stata eseguita solo parzialmente: l’Amministrazione aveva corrisposto la sorte capitale ma non gli interessi legali. La resistente non aveva fornito chiarimenti sul punto, né alcuna contestazione in ordine alla sussistenza e all’ammontare del credito residuo. La mancata esecuzione del giudicato nella parte relativa al pagamento degli interessi legali ha determinato la declaratoria di inottemperanza dell’Amministrazione per la parte residua del credito.
In accoglimento del ricorso in parte qua, il TAR ha assegnato al Ministero il termine di novanta giorni per provvedere al pagamento degli importi ancora dovuti, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il Collegio ha inoltre ritenuto di soprassedere alla nomina di un commissario ad acta, in ragione dell’avvenuto pagamento della parte capitale del debito, e ha condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate equitativamente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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