Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel pagamento (TAR Lombardia n. 744 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formatosi sulla sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro fonda la pretesa del creditore, che l’Amministrazione è tenuta a soddisfare. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, con la conseguenza che l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolate dal creditore non è pertanto definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento, l’inerzia dell’Ente legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Lodi, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma complessiva di euro 2.649,57 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per il periodo di precariato da supplenze. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata.
L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere la somma dovuta, di nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato al pagamento delle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale ha precisato la natura del giudizio. Poiché l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, di cui va verificata l’esatta misura, per misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È stato altresì verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione del termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, nell’importo liquidato in dispositivo, tenuto conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta. Le spese sono distratte a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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