Prescrizione del danno erariale decorre dalla ordinanza cautelare di sospensione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 260 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal momento della conoscibilità obiettiva del danno da parte dell’amministrazione, non dal compimento della condotta illecita. L’ordinanza di applicazione della misura cautelare di sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio, recando un’elevata e precisa conoscenza delle condotte illecite e del pregiudizio erariale, integra il dies a quo prescrizionale, senza necessità che l’atto valga come messa in mora o atto interruttivo. La sola ignoranza incolpevole del danneggiato, esclusa ogni inerzia o negligenza, impedisce il decorso del termine. Nelle ipotesi di occultamento doloso del danno rileva, invece, la conoscenza effettiva. Il nuovo documento prodotto per la prima volta in appello è inammissibile ex art. 194 c.g.c., in assenza di prova della causa non imputabile del mancato deposito in primo grado.

Il Fatto

Il militare, in servizio con grado di caporale maggiore capo presso un comando territoriale, è stato convenuto in giudizio dalla Procura regionale per il risarcimento del danno erariale. L’accusa riguarda la percezione di emolumenti durante periodi di assenza per malattia certificata, in cui avrebbe svolto attività ginnico-sportive e di vendita, e la mancata riversazione dei compensi per incarichi extraistituzionali mai autorizzati né comunicati. Le condotte hanno già formato oggetto di processo penale militare, concluso con condanna definitiva per simulazione di infermità aggravata e continuata e per truffa militare pluriaggravata continuata.

Con la sentenza di primo grado la Sezione territoriale ha respinto l’eccezione di prescrizione e condannato il militare al pagamento di oltre trentamila euro. L’appellante ha contestato la decorrenza del termine, l’apprezzamento delle prove, la sussistenza dell’elemento soggettivo e il mancato esercizio del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Sezione d’appello distingue due voci di danno e ne segue differenti destini. Per la prima, relativa alle retribuzioni indebite, il Collegio ritiene che il giudice di prime cure non abbia dato buon governo del principio di conoscibilità obiettiva. Il primo giudice aveva ancorato il decorso del termine alla nota con cui la Procura militare comunicò alla Procura contabile l’esercizio dell’azione penale.

La Sezione ricostruisce la regola come declinata nel processo contabile: la prescrizione decorre dalla data del fatto dannoso, salvo che rilevi la data della scoperta in caso di occultamento doloso. Muovendo dall’art. 2935 cod. civ., il Collegio osserva che il momento dell’esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce il dies a quo, perché solo allora il pregiudizio diviene percepibile e riconoscibile, completandosi la nozione giuridica di fatto dannoso.

Applicando i principi, il Collegio individua il momento di disvelamento nell’ordinanza cautelare di sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio. Da tale provvedimento l’amministrazione ha tratto conoscenza, con elevato grado di precisione, delle condotte addebitate e del correlato pregiudizio, con la conseguenza che l’esercizio del diritto diveniva possibile usando l’ordinaria diligenza.

Il primo giudice aveva escluso rilievo all’ordinanza perché priva dei caratteri della messa in mora. La Sezione corregge l’impostazione: l’ordinanza non rileva come atto interruttivo, ma come momento di disvelamento e qualificazione dell’illecito. L’invito a dedurre, unico atto interruttivo, risulta notificato oltre il quinquennio, anche applicando la sospensione dei termini; la prima voce di danno è quindi prescritta. Il precedente della Sezione non è reputato sovrapponibile alla fattispecie.

Sulla seconda voce, relativa agli incarichi non autorizzati ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001, il Collegio dichiara inammissibile il documento nuovo prodotto in appello ex art. 194 c.g.c., non avendo l’appellante provato l’impossibilità di produrlo prima. Confermato il dies a quo nella segnalazione della Guardia di Finanza e computata la sospensione dei termini, il credito non è prescritto. Nel merito la prova presuntiva è raggiunta, e l’elemento soggettivo doloso esclude il potere riduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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