Controllo sui rendiconti 2021-2024: chiusura senza osservazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 456 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui questionari consuntivi degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, si conclude senza osservazioni quando i rendiconti risultano in linea con i vincoli di finanza pubblica. La circostanza che l’istruttoria abbia fatto emergere profili di criticità non impone di per sé ulteriori approfondimenti, potendo essi essere affrontati mediante raccomandazioni rivolte all’Ente. La chiusura dell’esame, tuttavia, non integra una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati, restando riservati gli accertamenti sui rendiconti degli esercizi successivi. La contabilizzazione dei contributi a rendicontazione esige l’esatta corrispondenza dell’imputazione tra ente erogante e beneficiario, con re-imputazione agli esercizi di effettiva esigibilità.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i questionari sui rendiconti degli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 redatti dall’Organo di revisione di un ente locale, sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie. Il controllo ha riguardato i dati dei questionari, della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche e del sistema Con.Te.

È stata svolta un’istruttoria, riscontrata dall’Ente, su quattro profili: residui attivi, capacità di riscossione, accantonamenti su fondo contenzioso e passività potenziali, e dati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”. La questione è stata deferita in camera di consiglio per la pronuncia ex art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005.

La Motivazione della Corte

Sui residui attivi, pari a euro 1.717.632,02 al 31.12.2024 e costituiti per circa il 76% da entrate in conto capitale, la Sezione ha chiesto chiarimenti sull’applicazione del principio della competenza finanziaria. L’Ente ha prodotto un prospetto dal quale emerge la conservazione a residuo di voci relative a interventi con consegna posticipata. La Corte richiama il punto 3.6 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011: per i contributi a rendicontazione occorre garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’ente erogante e di quello beneficiario, con re-imputazione agli esercizi di effettiva esigibilità.

In materia la Sezione richiama la giurisprudenza contabile (Sez. controllo Emilia-Romagna, del. n. 110/2023/PRSE e del. n. 144/2022/PRSE): l’iscrizione anticipata dei contributi a rendicontazione sovrastima le entrate e dilata impropriamente la capacità di spesa. Da qui l’invito a conformarsi ai principi richiamati.

Sulla capacità di riscossione, la riscossione in conto residui per IMU/TASI recupero evasione è risultata pari a zero per il 2023 e il 2024. L’Ente ha rappresentato che le somme sono state iscritte a ruolo coattivo e ha dichiarato di aver svolto l’attività di accertamento. La Corte raccomanda di rendere più efficiente la riscossione, rammentando i principi della potestà impositiva e della indisponibilità dell’obbligazione tributaria (art. 53 Cost.) e la necessità di evitare la prescrizione del credito.

Sugli accantonamenti, la Sezione raccomanda il monitoraggio delle condizioni che li giustificano, richiamando il criterio della congruità, per evitare sia una copertura insufficiente sia un irrigidimento della gestione. Su “Amministrazione trasparente” rileva la mancata pubblicazione dell’indice annuale di tempestività dei pagamenti e invita l’Ente a determinarlo e pubblicarlo.

In conclusione, non è stato necessario procedere a ulteriori approfondimenti: i rendiconti 2021-2024 risultano in linea con i vincoli di finanza pubblica. La Corte dispone la chiusura dell’esame senza ulteriori osservazioni, precisando che ciò non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati e riservando gli approfondimenti sui rendiconti successivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *