Danno da tangente e traslazione del costo sulla P.A. (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 7 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, il c.d. danno da tangente costituisce un costo di esercizio occulto per il privato corruttore, che tende a traslarlo sul prezzo di aggiudicazione, con conseguente maggior onere a carico dell’amministrazione. È pertanto legittima la presunzione, non validamente smentita, che gli oneri occulti gravanti sull’ente siano pari almeno alle somme illecitamente versate al pubblico ufficiale infedele in esecuzione dell’accordo illegale. La sentenza penale irrevocabile di condanna, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., fa stato nel giudizio contabile quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla attribuibilità all’imputato. La costituzione in giudizio oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza comporta la decadenza dal potere di sollevare eccezioni processuali e di merito.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio due dipendenti di un ente per il diritto allo studio universitario, chiedendone la condanna al pagamento di € 36.000,00 in favore dell’amministrazione. I due erano stati condannati in via definitiva per corruzione aggravata, avendo posto in essere accordi illeciti con un imprenditore per l’affidamento diretto di appalti di servizi, ricevendo somme per complessivi € 12.000,00.
La Procura prospettava due voci di danno: il danno da tangente, pari a € 12.000,00, e il danno all’immagine, quantificato in € 24.000,00. Uno dei convenuti eccepiva la prescrizione quinquennale della posta da tangente, contestando il relativo dies a quo; entrambi chiedevano l’ammissione al rito abbreviato. La voce relativa al danno all’immagine si definiva con l’accordo premiale, restando da decidere la domanda sul danno da tangente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione dichiara inammissibile l’eccezione di prescrizione. Il convenuto si era costituito il 18.3.2024, mentre la prima udienza, fissata con decreto notificato, era del 21.3.2024. La costituzione intervenuta oltre il termine dell’art. 90, comma 1, cod. giust. cont. comporta la decadenza dal potere di sollevare eccezioni processuali e di merito, ai sensi dell’art. 90, comma 3, cod. giust. cont.
Nel merito, la domanda è accolta. La Corte rileva che il giudicato penale ha accertato in modo definitivo la condotta, l’evento, il nesso causale e l’elemento psicologico del reato di corruzione. Per l’art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile vincola il giudizio contabile in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, con deroga all’autonomia tra i giudizi. I fatti accertati non possono dunque essere rimessi in discussione.
Quanto all’an, i convenuti, abusando del rapporto di servizio, hanno dolosamente cagionato danni patrimoniali all’amministrazione di appartenenza. La connotazione dolosa emerge dalla natura dei reati e dalle modalità esecutive, reiterate in un lungo arco temporale attraverso un sistema di corruttele e favoritismi reciproci. L’imprenditore ha riferito di aver corrisposto tangenti in più tranche per l’aggiudicazione delle gare, con frazionamento degli affidamenti e ricorso alla procedura negoziata in assenza dei presupposti di legge.
Sul quantum, la Corte richiama il meccanismo della traslazione della tangente. Il privato corruttore tende a trasferire il peso economico della dazione sulla pubblica amministrazione, attraverso un ragionamento presuntivo iuris tantum, traducendosi in maggiori costi per l’ente. È costante l’affermazione secondo cui il danno è determinato in misura pari almeno all’utilità percepita dal dipendente infedele. Poiché la sentenza penale ha accertato con precisione l’ammontare delle tangenti, emergono indizi gravi, precisi e concordanti per liquidare il pregiudizio in € 12.000,00, in solido a carico di entrambi i convenuti. Sulla somma sono dovute rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali fino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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