Controllo PNRR sui Piani urbani integrati: monitoraggio e anticipazioni (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 29 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione dei fondi PNRR, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994 e dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti. Nei Piani urbani integrati la conferma del finanziamento di tutti gli interventi originariamente previsti, pur a fronte della riduzione della dotazione, non esonera l’amministrazione titolare dal presidiare l’obiettivo secondario dei metri quadrati di pianificazione integrata. Il superamento quantitativo del target numerico non supplisce alla incompletezza del monitoraggio, che va potenziato con parametri di misurazione definiti. La Sezione esercita la funzione raccomandatoria di cui all’art. 3, comma 6, legge n. 20/1994, destinando gli esiti alle amministrazioni e al Parlamento.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato l’investimento M5C2I2.2 del PNRR, dedicato ai Piani urbani integrati, intervento a titolarità del Ministero dell’interno. L’obiettivo è la rigenerazione di grandi aree urbane degradate nelle città metropolitane, con recupero di strutture pubbliche, efficientamento energetico e riduzione del consumo di suolo.

Dopo la rimodulazione approvata dal Consiglio UE l’8 dicembre 2023, la dotazione dell’investimento è passata da 2,7 miliardi a 900 milioni di euro. Il target finale, collocato entro il secondo quadrimestre del 2026, richiede il completamento di almeno 300 progetti nelle città metropolitane e, come obiettivo secondario, interventi di pianificazione integrata su almeno tre milioni di metri quadrati. La questione sottoposta alla Sezione riguarda lo stato di attuazione della misura al 31 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro attuativo muovendo dall’art. 34 del d.l. n. 19/2024, che ha confermato tutti gli interventi inizialmente finanziati destinando le necessarie coperture nazionali, e dal decreto del 12 giugno 2024, che ha rettificato il precedente decreto del 26 giugno 2023 distinguendo, nell’allegato 2, i progetti da portare a target entro il 30 giugno 2026 e, nell’allegato 3, quelli finanziati con sole risorse nazionali.

Quanto alle erogazioni, l’amministrazione ha riferito di aver esaminato 561 istanze di anticipo secondo i criteri della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 21/2024, ritenendone idonee 440 e respingendone 121. Per i progetti positivamente esitati ha attivato l’integrazione dell’acconto fino al limite del 30 per cento, mediante il conto prestiti di ReGiS e la contabilità ordinaria.

Sul versante delle aggiudicazioni, risultano segnalate oltre 450 procedure su 608 progetti finanziati, pari a circa il 75 per cento. Il Ministero ha ricondotto le mancate aggiudicazioni a ritardi procedurali e a incompletezze del monitoraggio, assicurando il recupero entro le scadenze.

Il punto critico individuato dalla Sezione riguarda i metri quadrati realizzati, attestati in 6.230 a fronte di un target ben più elevato. L’amministrazione non ha fornito i chiarimenti richiesti sulla natura degli interventi e sull’esiguità del dato, imputandolo in parte alle difficoltà degli attuatori nell’alimentare il sistema. La Corte ne deduce la necessità di un potenziamento del monitoraggio e, in premessa, di una definizione chiara dei parametri dell’indicatore.

La Sezione valuta positivamente il numero dei progetti avviati, che supera ampiamente il target di 300, e riconosce che la governance ha gestito le varianti senza ostacolare gli attuatori. Formula quindi una raccomandazione affinché siano sviluppate azioni di potenziamento e sia data pronta applicazione al decreto ministeriale attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2025, che consente anticipazioni intermedie fino al 90 per cento, ritenuto essenziale per assicurare un regolare flusso finanziario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *