Illegittimo finanziamento dell’ARPA con il Fondo sanitario regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 168 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le poste di spesa iscritte nel perimetro sanitario in forza di disposizioni legislative regionali dichiarate costituzionalmente illegittime sono prive di idonea base normativa e non possono essere oggetto di positiva attestazione nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale. La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti ex tunc e rimuove il titolo che legittimava l’imputazione delle risorse al Fondo sanitario regionale, vincolato al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. Gli accantonamenti cautelativi o prudenziali nel risultato di amministrazione, pur incidendo sui saldi, non sanano la non corretta costruzione del perimetro sanitario né ripristinano la legittimità di una spesa priva di copertura normativa. Il giudizio di parificazione non si esaurisce nella verifica formale degli equilibri, ma implica una valutazione di conformità sostanziale delle poste alle norme di diritto oggettivo.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l’esercizio finanziario 2023. La Regione aveva disposto, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 9/1998, un trasferimento di euro 14.213.516,19 a favore dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, imputandolo al capitolo di spesa 2490 a valere su risorse del Fondo sanitario nazionale.
La Procura regionale ha eccepito l’illegittimità di tale imputazione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 1/2024. Dopo un articolato contraddittorio e la riapprovazione del rendiconto con un accantonamento cautelativo di pari importo, la Sezione ha sospeso il giudizio sul capitolo 2490 e ha sollevato questione di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale n. 150/2025 ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni regionali. Riassunto il giudizio, la Sezione è stata chiamata a valutarne gli effetti sul rendiconto.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, che impone alle Regioni una rigorosa perimetrazione delle entrate e delle spese afferenti al servizio sanitario regionale. Il perimetro sanitario non assolve a una funzione meramente ricognitiva: costituisce presidio sostanziale dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e serve a prevenire indebite commistioni tra spese sanitarie e spese di diversa natura. La Corte costituzionale n. 150/2025 ha accertato che la disciplina regionale umbra consentiva di far gravare sul Fondo sanitario spese non selettivamente correlate ai livelli essenziali di assistenza.
La declaratoria di illegittimità produce effetti ex tunc, eliminando dall’ordinamento le disposizioni censurate come se non fossero mai esistite. Per l’esercizio 2023 viene meno il titolo normativo che legittimava l’iscrizione delle risorse nel perimetro sanitario. Ne deriva l’illegittimità dell’inserimento del capitolo di spesa 2490 nel perimetro, con il conseguente illegittimo impiego delle entrate del Fondo sanitario regionale.
Il Collegio esclude che gli accantonamenti cautelativi possano neutralizzare tale illegittimità. Tali strumenti, pur incidendo sulla quantificazione delle componenti del saldo, non sono idonei a sanare la non corretta costruzione del perimetro sanitario. La funzione del giudizio di parificazione non si esaurisce nella verifica dell’equilibrio formale dei saldi, ma implica una valutazione di conformità sostanziale delle poste alle norme di diritto oggettivo.
Né la successiva modifica del modello di finanziamento, introdotta con la legge regionale n. 12/2024, è idonea a sanare retroattivamente le criticità dell’esercizio 2023, permanendo l’obbligo di verifica della legittimità sostanziale delle poste iscritte. Quanto agli effetti contabili, la rimozione delle spese dal perimetro comporta un incremento della quota vincolata del risultato di amministrazione, cui non consegue un peggioramento della parte disponibile, potendosi utilizzare le risorse accantonate con corrispondente riduzione della quota accantonata.
In esito a tali rilievi, la Sezione non parifica il capitolo di spesa 2490 e dichiara l’illegittimità del risultato di amministrazione al 31.12.2023 per la quota dei vincoli da trasferimenti, relativamente alla parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al perimetro sanitario.
Nota della Redazione
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