Enti locali controllo di gestione tecnica campionamento e referto motivate (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 82 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali deve essere svolto secondo le cadenze e le modalità fissate dal regolamento dell’ente, con una tecnica di campionamento motivata e non con estrazione puramente casuale, dovendo far emergere gli ambiti maggiormente esposti a rischio. Il controllo di gestione, ai sensi dell’art. 198-bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, impone la trasmissione del relativo referto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e presuppone l’adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo idoneo a misurare efficienza ed economicità della gestione. Il controllo strategico e quello sugli organismi partecipati non si esauriscono in un adempimento descrittivo, ma richiedono indicatori verificabili e l’effettivo esercizio del controllo analogo sulle società in house. Il complesso dei controlli interni costituisce presidio della sana gestione e dell’equilibrio di bilancio.

Il Fatto

Il Comune di Gorizia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per il tramite dell’applicativo dedicato, i questionari per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni relativi agli anni 2022 e 2023. L’ente ha dichiarato l’esercizio dei controlli in piena conformità alle previsioni regolamentari.

La Sezione ha esaminato congiuntamente i referti e ha avviato un’istruttoria improntata al dialogo con l’Amministrazione, con richieste documentali, un incontro in contraddittorio e l’apertura del contraddittorio finale, rimasto senza riscontro. Sono così emerse discordanze tra quanto dichiarato e l’effettiva attuazione dei singoli controlli, che hanno condotto alla deliberazione in esame.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 33 del D.P.R. n. 902 del 1975 e dall’art. 148 del TUEL, che attribuiscono alla Sezione regionale la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni, finalizzata al rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. La materia resta disciplinata dal D. Lgs. n. 267 del 2000, non essendo intervenuta sul punto la legislazione regionale.

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Corte rileva che il Comune ha selezionato gli atti mediante estrazione casuale semplice, con un numero fisso di determinazioni, senza adottare il piano organizzativo previsto dal proprio regolamento. Tale modalità contrasta con l’art. 147-bis del TUEL, che impone tecniche di campionamento motivate. La giurisprudenza contabile citata — Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 56/2019/VSGC — esclude che una percentuale fissa per tutte le categorie di provvedimenti possa costituire criterio esaustivo. È stata inoltre accertata la cadenza annuale, anziché semestrale, dei referti, e l’assenza di qualsiasi rilievo su oltre duemila determinazioni per annualità, elemento che pone un problema di effettività del controllo.

Quanto al controllo di gestione, l’ente non ha trasmesso il referto alla Sezione, in violazione dell’art. 198-bis del TUEL, limitandosi al monitoraggio del PEG. La Sezione osserva che il controllo di gestione presuppone la contabilità analitica per centri di costo, la cui assenza — confermata dalla Sez. delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2019/FRG — impedisce indicatori calibrati e metodologie correttive.

Per il controllo strategico, la Corte rileva che esso non può ridursi a duplicato della relazione sulla performance: diverso è lo scopo, informativo e di trasparenza. I documenti di programmazione risultano descrittivi e privi di indicatori di monitoraggio. Analogamente, per gli organismi partecipati, il controllo non può esaurirsi nel profilo economico-finanziario, dovendo l’ente esercitare un effettivo controllo analogo sulle società in house, la cui assenza incide sul presupposto dell’affidamento diretto.

Sul controllo della qualità dei servizi, l’ente non ha impiegato indicatori di risultato e non ha previsto forme di coinvolgimento degli stakeholders, con il rischio di valutazioni autoreferenziali. In conclusione, la Sezione approva gli esiti della verifica, disponendo un rafforzamento complessivo del sistema attraverso gli interventi specificamente indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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