Responsabilità contabile dell’agente della riscossione, prova del discarico e ammanchi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 87 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’agente contabile risponde patrimonialmente della differenza tra la consistenza di diritto e quella di fatto dei beni o del denaro a proprio carico. La sua colpevolezza si presume fino alla prova contraria, che incombe esclusivamente su di lui. Ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 827/1924, le mancanze e le diminuzioni di denaro non sono ammesse a discarico se l’agente non esibisce le giustificazioni stabilite dai regolamenti e non comprova che il danno non gli è imputabile né per negligenza né per indugio. La documentazione giustificativa della gestione deve essere conservata dall’agente contabile, senza che la carenza documentale possa essere addossata all’ente impositore. Le censure fondate su circostanze genericamente ipotizzate, prive di riscontro probatorio, non valgono a vincere la presunzione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria giudicava irregolare il conto giudiziale relativo alla gestione della riscossione esterna di un ente comunale e condannava l’agente contabile, una società concessionaria, al pagamento di euro 15.751,76 oltre interessi legali. L’addebito era distinto in due voci: euro 15.096,43 per versamenti non dichiarati nel conto e euro 655,33 per versamenti indicati ma privi di riscontro nelle contabili bancarie.
La società appellava la decisione, contestando sia l’accertamento dell’ammanco maggiore, sia quello minore, e sostenendo di vantare anzi un credito verso l’ente. La Procura generale concludeva per la reiezione dell’appello, richiamando il principio della vicinanza della prova.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dalla natura della responsabilità contabile, ricavandone la conformazione dagli artt. 33 e 194 r.d. 23 maggio 1924, n. 827. Da tali disposizioni emerge che l’agente risponde della differenza tra la quantità di denaro a proprio carico di diritto e quella realmente esistente di fatto; si tratta di una forma speciale e più rigorosa di responsabilità, la cui colpevolezza è presunta fino alla prova, gravante sul contabile, che la differenza non gli sia imputabile.
Il giudizio di conto è qualificato come procedimento dichiarativo di controllo, volto a garantire certezza giuridica sulle gestioni contabili. Il deposito del conto presso la segreteria della sezione competente, novità introdotta dall’art. 140 c.g.c., costituisce la domanda con cui l’obbligato chiede la declaratoria di regolarità della gestione. Ne deriva che tutta la documentazione giustificativa deve essere conservata dall’agente contabile. Non può quindi avere valore dirimente l’argomento secondo cui la carenza documentale sarebbe imputabile solo all’ente locale.
Sul primo motivo, la Corte rileva che le circostanze addotte dall’appellante — sfasamento tra riscossione e riversamento, errori del contribuente nel modello F24, tempi della fatturazione e calcolo dell’aggio, con asserito ripianamento nell’anno successivo — sono generiche e apodittiche e prive di qualsiasi riscontro probatorio. Non è provato che l’ammanco accertato sia stato versato all’ente nell’anno seguente. L’onere del discarico incombeva esclusivamente sull’agente. Il primo profilo di censura è infondato.
Sul secondo motivo, nessun rilievo dirimente assume la modalità con cui la Guardia di finanza ha eseguito l’ordinanza istruttoria, poiché sono stati comunque acquisiti tutti i bonifici attestanti i versamenti. Dal confronto tra le partite indicate nel conto e quelle effettivamente eseguite è emersa la differenza di euro 655,33, con pieno riscontro negli atti. L’allegato invocato dall’appellante a sostegno del preteso credito si rivela un semplice estratto conto, estraneo alla dimostrazione addotta. Correttamente, dunque, anche tale importo è stato addebitato.
L’appello è rigettato e la sentenza impugnata confermata integralmente. Le spese del grado sono poste a carico dell’appellante, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c., liquidate in euro 128,00.
Nota della Redazione
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