Cessazione della materia del contendere sulla riliquidazione pensionistica delle Forze di Polizia (Corte dei Conti Sez. II App. n. 225 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere si fonda sul venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, per sopravvenienza di atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto sul diritto fatto valere e a rendere inutile una pronuncia sull’oggetto della controversia. È necessario che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso. Nel giudizio pensionistico, la riliquidazione operata in via amministrativa dall’ente previdenziale e accettata dal ricorrente integra il sopravvenuto difetto di interesse. Il connotato di novità della questione, in relazione alle disposizioni normative intervenute dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Il Fatto
Alcuni ex dipendenti della Polizia di Stato, arruolati in date anteriori al 25 giugno 1982 e collocati in quiescenza con anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore al 31 dicembre 1995, avevano proposto ricorso collettivo davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto. Destinatari del sistema di calcolo c.d. “misto” ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, chiedevano la riliquidazione della pensione con applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e quindi con l’aliquota del 44% in luogo di quella del 35% sulla quota retributiva.
Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso, ritenendo che la smilitarizzazione della Polizia di Stato per effetto della legge n. 121/1981 escludesse l’applicazione della norma invocata, dettata per il personale militare. Gli appellanti hanno censurato la decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 54, richiamando anche il valore di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte dichiara la contumacia del Ministero dell’Interno, non costituitosi, accertato il regolare instaurarsi del contraddittorio anche nei suoi confronti.
Passando al merito, la Sezione ribadisce che la cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, diretto al soddisfacimento di una pretesa sostanziale. Occorre la sopravvenienza di atti o fatti idonei a eliminare ogni contrasto e a rendere inutile una pronuncia sull’oggetto della controversia, unitamente alla reciproca presa d’atto delle parti e alla sottoposizione di conformi conclusioni al giudice. Sul punto richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L. n. 16886/2015, n. 2063/2014) e della stessa Corte dei conti (Sez. II app. n. 235/2023 e n. 241/2024).
L’INPS, costituendosi, aveva chiesto in via subordinata la cessazione della materia del contendere, avendo nelle more provveduto in via amministrativa alla riliquidazione della quota retributiva con applicazione dell’aliquota del 2,44% e decorrenza dal 1° gennaio 2022. I difensori degli appellanti hanno depositato le determinazioni di riliquidazione e, in udienza, hanno dichiarato di accettare la richiesta.
Preso atto dell’adesione delle parti a conformi conclusioni e della sopravvenuta definizione della pretesa sostanziale, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene che il connotato di novità della questione, in relazione alle disposizioni normative intervenute dopo la pubblicazione della sentenza impugnata con la legge di bilancio 2022, ne giustifichi l’integrale compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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