Dipendenza da causa di servizio dell’infortunio in itinere del carabiniere (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 301 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’infortunio in itinere del pubblico dipendente, e del militare in particolare, è ascrivibile a causa di servizio ogni volta che non ricorra la colpa grave dell’interessato, anche in mancanza di un rischio specifico o aggravato. Il nesso causale si interrompe solo in presenza di un rischio elettivo, cioè di una scelta arbitraria del lavoratore che ponga in essere una causa interruttrice del legame tra attività lavorativa, rischio ed evento. La necessità del mezzo privato sussiste non solo quando manchino collegamenti pubblici, ma anche quando il loro utilizzo sottoponga il lavoratore a un eccessivo disagio. Il giudizio di non dipendenza fondato su valutazioni apodittiche, non suffragate dagli atti, è illegittimo e non vincola il giudice contabile.

Il Fatto

Il ricorrente, Appuntato Scelto in servizio presso un Reggimento Carabinieri, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate in un incidente stradale occorso lungo il percorso di rientro verso la propria residenza al termine del turno. La Commissione medica ospedaliera aveva riconosciuto la dipendenza delle lesioni e giudicato il militare non idoneo al servizio. In senso opposto si era espresso il Comitato di verifica per le cause di servizio, che, ravvisando la colpa grave del militare nella causazione del sinistro, aveva escluso la dipendenza.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha quindi negato il riconoscimento. L’Inps, costituitosi, è rimasto vincolato ai pareri medici e al provvedimento di diniego. Il Ministero della Difesa e il Comando Generale non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente la contumacia del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma. Nel merito, accoglie il ricorso rilevando che sussistono tutti i requisiti per il riconoscimento della causa di servizio.

Quanto alle circostanze spazio-temporali dell’incidente, il giudice richiama il principio per cui la situazione di necessità nell’uso del mezzo proprio ricorre anche quando, pur esistendo collegamenti pubblici, il loro utilizzo sottoponga il lavoratore a un eccessivo disagio (Cons. Stato Sez. VI n. 1099 del 02.03.2000). Nella specie è in atti l’autorizzazione concessa al ricorrente per recarsi nella propria residenza a fine turno, collocata in una località scarsamente servita dai mezzi pubblici, e non emergono contestazioni sul punto.

Il giudice passa poi al motivo del diniego, costituito dalla ritenuta colpa grave. Richiama il principio per cui l’infortunio in itinere va ascritto a causa di servizio anche in mancanza di rischio specifico o aggravato, e ogni volta che non ricorra la colpa grave dell’interessato (Cons. Stato n. 798/1996), nonché la nozione di rischio elettivo elaborata dalla Suprema Corte, per cui rileva ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente all’attività lavorativa, con il solo limite della scelta arbitraria del lavoratore (Cass. n. 5814/2022).

Tale motivazione del Comitato è giudicata apodittica e apoditticamente ricavata dal verbale della Polizia stradale. Da esso emerge che l’autovettura contro cui si è scontrato il motoveicolo aveva l’obbligo di dare la precedenza e ha eseguito la svolta a sinistra prima del consentito: tanto basta per escludere la colpa grave. Indipendentemente dall’accertamento definitivo delle responsabilità, va recisamente escluso un comportamento gravemente negligente tale da interrompere il nesso causale.

Non è rilevante la dichiarazione della teste, che ha riferito di aver visto il motoveicolo partire “a velocità pazzesca” da un semaforo: si tratta di mera valutazione e, in ogni caso, dall’annotazione di Polizia non risulta che il ricorrente guidasse oltre il limite di 90 km/h. La Corte stigmatizza la sommaria valutazione del Comitato e la pedissequa adesione del Comando dell’Arma, che avrebbe potuto discostarsene motivatamente. Le spese seguono la soccombenza a carico dell’Amministrazione di appartenenza, compensate quanto all’Inps, mero ufficio pagatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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