Conto giudiziale regolare per analiticità delle scritture e discarico degli agenti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 402 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la mancata compilazione di un autonomo documento di rendicontazione da parte del subagente che abbia gestito in via esclusiva il fondo non determina di per sé l’irregolarità del conto. Quando il livello di analiticità delle annotazioni è tale da consentire l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che li ha posti in essere e la verifica dell’ammissibilità delle spese, il conto deve essere dichiarato regolare e gli agenti ammessi al discarico. L’assenza di ammanchi e la conformità della gestione alle modalità dell’ordinamento regionale confermano tale esito. In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo alla gestione delle minute spese dell’Ufficio Stampa regionale per l’esercizio 2016, reso da due agenti contabili, l’uno agente principale e l’altra subagente, in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della stessa Sezione. Il conto espone anticipazioni per poco meno di tredicimila euro, interamente corrisposte da pagamenti di pari importo, con l’apertura di credito residua rimasta nella disponibilità del Tesoriere.
Il Magistrato istruttore, pur rilevando la mancata compilazione di un autonomo documento di rendicontazione da parte del subagente, non aveva ritenuto tale profilo ostativo al discarico, ravvisando nell’analiticità delle scritture il presupposto per l’imputazione dei fatti di gestione. La difesa dell’agente principale ha chiesto la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico, escludendo ogni obbligo di rendicontazione autonoma in capo al sostituto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la struttura del conto, composto da quattro prospetti: il conto di sintesi e il conto analitico della gestione, nonché i corrispondenti prospetti per tipologia di spesa. La rendicontazione si riferisce a un ordine di accreditamento del 2016 per un importo di ventimila euro, disposto con delibera della Giunta regionale, ed è corredata degli atti di approvazione e parifica e della relazione dell’organo di controllo interno.
Il punto centrale riguarda il riparto di fatto della gestione. I fatti di gestione risultano posti in essere da un unico soggetto, non l’agente principale, bensì il subagente, che ha operato in via esclusiva e non saltuaria. Secondo il Collegio, questa circostanza avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità.
Tale rilievo, tuttavia, non viene ritenuto decisivo. Il livello di specificità delle annotazioni contenute nel conto analitico, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute.
Le spese, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e riconducibili all’acquisto di giornali, riviste e abbonamenti, rientrano nei limiti posti dalla delibera regionale di autorizzazione, che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, come specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13.09.2002. La gestione del fondo economale è avvenuta in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
Su queste basi il Collegio, pur esponendo i rilievi indicati, considera la gestione sostanzialmente regolare. In assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti ammessi al discarico. Quanto alle spese di giudizio, in mancanza di statuizione di condanna, non vi è luogo a provvedere.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.