Divieti antimafia sui contributi agricoli illegittimi per contrasto costituzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 15 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione personale, fondato su disposizioni successivamente dichiarate incostituzionali ovvero non conformi ai sopravvenuti parametri di tassatività, non è idoneo a produrre i propri effetti. Ne consegue che i divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, tra cui quello di ottenere contributi e finanziamenti pubblici per lo svolgimento di attività imprenditoriali, non possono operare, né direttamente né per estensione a imprese e società, qualora il provvedimento impositivo sia divenuto sostanzialmente inefficace. La legittimità della contribuzione pubblica percepita deve essere valutata alla stregua della perdurante efficacia della misura di prevenzione posta a fondamento della pretesa preclusiva.

Il Fatto

La Procura Regionale ha convenuto in giudizio il socio amministratore e la società agricola di cui era rappresentante, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale quantificato in euro 109.330,63. Il danno sarebbe derivato dall’indebita percezione di contributi nel settore della Politica Agricola Comune, a valere sui fondi FEAGA e FEASR, per le annualità dal 2017 al 2020.

La pretesa si fondava sulla circostanza che il rappresentante legale fosse destinatario, dal 2012, di una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, divenuta definitiva nell’aprile 2017. Da ciò l’organo requirente deduceva l’operatività del divieto di ottenere contributi pubblici e la sua estensione alla società, ai sensi dell’art. 67, comma 4, del Codice Antimafia. I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione e di competenza territoriale e, nel merito, l’inapplicabilità dei divieti sul rilievo che la misura era stata disposta su norme poi travolte dal vaglio di costituzionalità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto parziale di giurisdizione. Secondo la difesa, le linee di contribuzione destinate al semplice sostegno finanziario del beneficiario, prive di vincolo di destinazione, sarebbero scollegate dal rapporto di servizio. La Corte ha replicato che la prospettazione accusatoria si fonda sull’assenza dei requisiti soggettivi necessari per ottenere la contribuzione e dunque su uno sviamento funzionale delle risorse pubbliche dal fine programmato, con conseguente affermazione della giurisdizione contabile.

Anche l’eccezione di incompetenza territoriale è stata respinta. Il criterio dell’art. 18 c.g.c. àncora la competenza all’ambito regionale in cui si è verificato il fatto dannoso o si è svolta l’attività di gestione delle risorse. L’erogazione è avvenuta nel Lazio, ma la causa prevalente risiede nelle condotte ascritte ai convenuti, poste in essere in via esclusiva nel territorio sardo; l’art. 18, comma 5, c.g.c. individua nella condotta causalmente prevalente il criterio dirimente.

Nel merito la domanda è stata rigettata. Il provvedimento impositivo della misura si era basato sull’art. 1, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 159/2011. La Corte cost. n. 24/2019, sulla scorta della pronuncia Corte EDU, De Tommaso c. Italia, del 23.2.2017, ha dichiarato incostituzionale la lett. a) per difetto di tassatività, mentre la lett. b) è stata ritenuta compatibile solo a condizione di una interpretazione tassativizzante, che impone la predeterminazione di specifiche categorie di delitto e la rigorosa dimostrazione dei relativi elementi di fatto.

La Sezione ha rilevato che la motivazione del provvedimento impositivo si è fondata su condotte in parte oggetto di declaratoria di incostituzionalità e in parte non idonee a soddisfare i parametri di tassatività elaborati successivamente. È stata inoltre esclusa la riferibilità della misura alla fattispecie della lett. c), poiché la richiesta del pubblico ministero aveva riguardato esclusivamente le lettere a) e b). Da qui la conclusione che il provvedimento non potesse produrre effetti e che, venuta meno la preclusione, la contribuzione percepita dalla società negli anni 2017-2020 sia legittima.

In ragione dell’assenza di responsabilità, la Corte ha liquidato d’ufficio le spese di giudizio in favore dei convenuti, a carico di ARGEA, in euro 3.000,00, oltre spese generali e oneri di legge, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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