Controllo spese elettorali liste comunali e obbligo di deposito del consuntivo (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 94 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica di conformità alla legge delle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. L’obbligo di deposito del conto consuntivo grava su tutte le formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni, anche quando non abbiano sostenuto spese né avuto fonti di finanziamento, essendo in tal caso assolto mediante dichiarazione negativa. Il controllo verifica il rispetto del limite massimo di spesa, la conformità delle spese alla legge, la loro riferibilità al periodo di campagna elettorale, la regolarità della documentazione e l’indicazione delle fonti di finanziamento. Il giudizio di regolarità del consuntivo non è precluso dal deposito tardivo, che costituisce autonomo profilo di rilievo.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Umbria, tramite l’apposito Collegio sulle spese elettorali, ha avviato l’istruttoria sulle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative 2024 nel Comune di Perugia, svoltesi l’8-9 giugno e, per il ballottaggio, il 23-24 giugno 2024. L’attività di controllo ha riguardato i tre Comuni umbri con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Con deliberazione n. 132/2024/CSE il Collegio ha richiesto al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari, tra cui l’elenco delle liste partecipanti e i relativi delegati. Acquisita la documentazione, il Collegio ha esaminato il conto consuntivo della lista “Pensa Perugia – Azione – Siamo Europei”, trasmesso in data 3 settembre 2024 e integrato il 10 settembre 2024, con successivi riscontri istruttori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze delineato dall’art. 13 della legge n. 96/2012. Il controllo sulle spese delle formazioni politiche spetta alla Sezione regionale della Corte dei conti, mentre quello sulle spese dei singoli candidati è riservato al Collegio di Garanzia Elettorale di cui alla legge n. 515/1993. Il controllo va effettuato secondo gli artt. 7, 11, 12 e 15 della medesima legge.
Il Collegio afferma che l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutti i partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche se privi di spese e di fonti di finanziamento. In tale ipotesi l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza e al corretto svolgimento del controllo, che impone di riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività eseguita.
Passando al merito, il Collegio riscontra che per la lista interessata il consuntivo è pervenuto, con primo invio, il 3 settembre 2024, oltre il termine del 29 agosto 2024, fissato in 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 15 luglio 2024, secondo il combinato disposto dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012.
L’esame del consuntivo si sviluppa su quattro profili: rispetto del limite massimo di spesa; conformità delle spese alla legge e riferibilità al periodo di campagna elettorale; regolarità della documentazione; indicazione delle fonti di finanziamento. Emerge che la lista ha sostenuto spese per complessivi 5.210,70 euro, distinte in materiali e mezzi di propaganda e in spese per personale e servizi inerenti alla campagna, finanziate con mezzi propri del partito e con contributi di persone fisiche.
Il Collegio conclude che le somme rientrano nel limite consentito, sono riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e sorrette da sufficiente indicazione delle fonti. Accerta pertanto la regolarità del consuntivo e dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per l’inoltro ai rappresentanti della lista.
Nota della Redazione
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