Violazione del regime di esclusiva del medico SSN e restituzione delle indennità (Corte dei Conti Sez. I App. n. 185 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico del SSN che abbia optato per il regime di lavoro esclusivo (c.d. intramoenia) e che abbia svolto attività libero-professionale extraistituzionale non autorizzata è tenuto alla restituzione delle indennità di esclusività, di posizione e di risultato percepite. Tali emolumenti, configurandosi come misure premiali correlate alla rinuncia a fonti di reddito aggiuntive, divengono immediatamente sine titulo per effetto della violazione degli obblighi di esclusiva, senza necessità di ulteriore prova del danno. La fattispecie si distingue dal diverso danno da mancata entrata tipizzato dall’art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001, che colpisce tutti i pubblici dipendenti e riguarda l’omesso riversamento dei compensi. Il mancato esercizio del potere riduttivo non richiede specifica motivazione, mentre il suo esercizio va adeguatamente motivato.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico a tempo indeterminato, vincolato in regime di esclusiva con il SSN presso una fondazione IRCCS, chiedendo il risarcimento del danno erariale per il triennio 2011-2013. Le poste di danno riguardavano l’omesso riversamento dei compensi per attività extraistituzionale non autorizzata, la percezione indebita dell’indennità di esclusività e della retribuzione di risultato, il danno da assenteismo e il danno all’immagine.

Il giudice di primo grado ha accolto l’eccezione di prescrizione per tutte le poste, eccetto quella relativa alle somme percepite in ragione del regime di esclusività, condannando il medico al pagamento di euro 69.781,29. Il medico ha proposto appello, chiedendo in via preliminare la definizione con rito abbreviato e, nel merito, l’integrale rigetto delle pretese. L’istanza di rito abbreviato è stata rigettata con decreto. Il solo capo relativo alla posta di danno residua è stato oggetto di gravame.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto il primo motivo, con cui l’appellante lamenta l’omessa pronuncia sull’istanza di applicazione del potere riduttivo. Il Collegio ricorda che tale potere trova base nell’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20/1994 e che il c.g.c. ne ha recepito l’esistenza. La riduzione dell’addebito è criterio di graduazione della responsabilità. La giurisprudenza richiede motivazione quando il potere è esercitato, mentre il suo mancato esercizio non richiede specifica motivazione. Nel caso di specie il giudice di prime cure ha correttamente escluso la buona fede del medico, tenuto conto della gravità della condotta protratta per più annualità.

Il secondo motivo investe la pretesa contraddittorietà della sentenza, che avrebbe condannato per un titolo non accertato. La Corte chiarisce la differenza tra il danno da mancata entrata, tipizzato dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 per tutti i pubblici dipendenti, e il diverso danno da violazione dell’obbligo di esclusiva, specifico dei dirigenti medici. Il primo deriva dall’omesso riversamento del compenso indebitamente percepito; il secondo discende dalla violazione delle norme sull’esclusività del rapporto di lavoro.

La Sezione ricostruisce il quadro normativo: l’art. 15-quater del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dal d.lgs. n. 229/1999, ha sancito il principio di esclusività come scelta remunerata; la legge n. 448/1998 ha istituito il fondo per l’esclusività; l’art. 72, comma 7, della l. n. 448/1998 vieta al medico che ha optato per l’intramoenia qualsiasi altra attività sanitaria non gratuita, prevedendo la restituzione dei proventi. La violazione degli obblighi di esclusiva rende sine titulo le indennità percepite, ancorando la restituzione a veri e propri automatismi.

Non giustificano l’operato del medico né l’asserita incertezza della disciplina regolamentare, emanata solo nel 2014, né l’occasionalità delle prestazioni, smentita dalla continuità e dal numero delle fatture emesse, né la sentenza assolutoria in sede penale, stante l’autonomia del processo contabile. Il terzo motivo, sull’assenza di danno erariale, è infondato, poiché il danno deriva per tabulas dalla normativa. L’appello è rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, con spese di giudizio a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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