Controlli interni comunali criticità e misure correttive in delibera Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 19 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dall’art. 148 del TUEL, costituisce presidio essenziale del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano annualmente il funzionamento dei controlli interni sulla base dei referti trasmessi dai Sindaci. Ove emergano criticità, la Sezione accerta, allo stato degli atti, la presenza di disfunzioni e invita l’Ente ad adottare idonee misure correttive secondo le raccomandazioni espresse in motivazione. Resta ferma la possibilità, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUEL, di attivare il giudizio sanzionatorio davanti alla Sezione giurisdizionale in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Campania, tramite il sistema LimeFit, i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni relativi agli esercizi 2022 e 2023, entrambi inviati in data 15 luglio 2024. I questionari sono stati trattati congiuntamente per consentire un più tempestivo allineamento delle annualità.
All’esito dell’analisi, il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della questione all’esame collegiale, con ordinanza presidenziale n. 4/2025. La Sezione ha quindi valutato la conformità del sistema dei controlli interni dell’Ente ai sensi dell’art. 148 del TUEL e delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2024/INPR.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione del sistema dei controlli interni delineato dal d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, e dalle tipologie di controllo previste dal TUEL: regolarità amministrativa e contabile, gestione, controllo strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati e qualità dei servizi. Il sistema è ricondotto alla logica di un presidio unitario della regolarità gestionale e degli equilibri di bilancio.
Dall’esame dei questionari emerge, sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, che la tecnica di campionamento è la sola estrazione casuale, ritenuta non sufficientemente efficace rispetto a criteri statistici volti a intercettare gli atti a maggior rischio. L’Ente, inoltre, non ha effettuato controlli o ispezioni mirati su specifici uffici o servizi, e non ha fornito chiarimenti sui quesiti relativi agli esiti dei controlli precedenti, rispondendo con “ND” o “non ricorre la fattispecie”.
Quanto al controllo di gestione, i report sono tempestivi solo nel 50% dei casi e non sono in grado di influenzare l’attività in corso; il tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è pari al 42%. Sul controllo strategico, l’Ente non ha adottato le misure di rotazione degli incarichi dirigenziali e del personale, giustificando la scelta con la ridotta dotazione organica. La Sezione ricorda che la rotazione può essere sostituita da misure alternative e che le ragioni della mancata applicazione devono essere adeguatamente motivate nel PTPCT.
Sul controllo sugli equilibri finanziari le risposte sono sostanzialmente positive, ma la Sezione ribadisce la necessità di iniziative prospettiche di salvaguardia. Sul controllo sugli organismi partecipati, preso atto della delibera consiliare di revisione periodica, si raccomanda un attento monitoraggio delle procedure liquidatorie in corso. Sul controllo sulla qualità dei servizi, infine, la Sezione rileva che l’Ente non ha adottato la Carta dei servizi, non estende le rilevazioni agli organismi partecipati e non effettua benchmarking. Il mancato superamento delle criticità può attivare il giudizio sanzionatorio davanti alla Sezione giurisdizionale.
Nota della Redazione
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