Cessazione materia del contendere e condanna INPS per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 44 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere consegue all’accertata soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, che elimina ogni contestazione tra le parti. Tale declaratoria non preclude la condanna dell’ente previdenziale alla rifusione delle spese di lite quando il ritardo nella liquidazione del trattamento abbia ingiustificatamente costretto l’avente diritto a instaurare il giudizio. Trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, che impone di valutare la posizione processuale delle parti all’esito del giudizio. L’INPS, pertanto, è tenuto al pagamento delle spese con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, già dirigente fisico presso una struttura sanitaria dal 1992 al 2024, ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dall’1.1.2025 per sopraggiunti limiti di età. Nonostante la domanda inoltrata nel luglio 2024 e i successivi solleciti, l’INPS non ha provveduto alla liquidazione del trattamento pensionistico.
La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla pensione, con arretrati e oneri di legge. Nel corso del giudizio l’INPS ha provveduto a liquidare la pensione nel mese di luglio 2025, con pagamento di arretrati nel successivo agosto. L’Istituto ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha rilevato che la cessazione della materia del contendere si determina quando risulti acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e non vi sia più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Nel caso di specie la ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell’INPS di declaratoria di cessazione della materia del contendere, formulando contestuale domanda di condanna alle spese di lite. La liquidazione tardiva del trattamento pensionistico — avvenuta solo a seguito dell’instaurazione del giudizio — ha costretto la ricorrente a non percepirlo per un periodo considerevole.
La Corte ha osservato che l’INPS non ha in alcun modo spiegato le ragioni del proprio ritardo, nonostante la domanda risalisse al luglio 2024. Tale inerzia ha reso necessario il ricorso all’autorità giurisdizionale per ottenere la prestazione dovuta.
Il Collegio ha quindi applicato il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale la condanna alle spese prescinde dalla formale pronuncia di accoglimento, valutandosi la sostanziale ragione delle parti. L’INPS è stato conseguentemente condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 750,00 onnicomprensivi, con attribuzione al procuratore che si è dichiarato antistatario.
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Nota della Redazione
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