Trattamento speciale di reversibilità e recupero dell’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 267 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento speciale di reversibilità, pari al cento per cento del trattamento diretto, cessa automaticamente allo scadere del triennio previsto dall’art. 93 del d.P.R. n. 1092/1973, senza necessità di alcun ulteriore provvedimento amministrativo o di comunicazione al percipiente. La cessazione è effetto diretto della norma primaria, che ne fissa i termini, e non dell’attività provvedimentale, ancorché tardiva, di quantificazione della riversibilità privilegiata. Le somme percepite oltre il termine triennale costituiscono indebito oggettivo e sono soggette a ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., la cui applicazione prescinde dallo stato soggettivo di buona fede o di legittimo affidamento del percipiente, anche in materia pensionistica. Resta irrilevante, a tal fine, la circostanza che il provvedimento di conferimento del trattamento speciale non sia stato rinvenuto o notificato, quando l’effettiva erogazione risulti provata aliunde.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS ha chiesto la restituzione dell’importo asseritamente non dovuto corrisposto sulla pensione di reversibilità, per effetto di rideterminazione al netto delle somme complessivamente dovute, mediante trattenute mensili sulla pensione e, per una parte, in un’unica soluzione.
La pretesa traeva origine dalla circostanza che il trattamento speciale di reversibilità era stato erogato oltre il limite triennale di legge. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’indebito richiamando la buona fede e l’assenza di dolo del percipiente, evidenziando che l’accertamento era scaturito da una sua istanza volta a ottenere il pagamento della tredicesima mensilità. In via subordinata ha chiesto che il recupero avvenisse solo mediante trattenuta mensile di importo contenuto. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto, richiamando l’art. 93 del d.P.R. n. 1092/1973 e i principi generali sulla ripetizione di indebito. L’istanza cautelare di sospensione era stata rigettata con ordinanza n. 72 del 28 luglio 2025.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla lettura dell’art. 93 del d.P.R. n. 1092/1973, che fissa espressamente il limite triennale per l’attribuzione del trattamento speciale, decorso il quale comincia a decorrere la pensione di reversibilità. Si tratta di un effetto che deriva automaticamente dalla norma, senza necessità di ulteriore provvedimento o comunicazione.
Ne consegue la piena applicazione dell’art. 2033 cod. civ., la cui operatività prescinde dallo stato soggettivo di buona fede o legittimo affidamento del percipiente, anche in materia pensionistica. La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui, spirato il triennio, comincia necessariamente a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità e il momento in cui l’attività provvedimentale di quantificazione viene posta in essere, per quanto tardiva, non fonda alcun diritto a mantenere il trattamento speciale oltre il termine di legge (Corte conti, Sez. I d’app. n. 179/2018; Corte dei conti, Sez. III Giurisdiz. centr. n. 308 del 2023). Il trattamento speciale è quindi destinato a venir meno indipendentemente dall’esercizio di una successiva attività amministrativa, espressa o tacita.
Il mancato rinvenimento del provvedimento di concessione non assume rilievo. Dagli elementi acquisiti non emergono dubbi sull’avvenuta erogazione del trattamento speciale, circostanza non contestata dalla ricorrente, che anzi individua la decorrenza delle erogazioni dalla medesima data. Il registro delle determinazioni prodotto dall’INPS e l’effettiva erogazione consentono di individuare l’inizio del periodo triennale, restando irrilevante, anche per la sua natura ricognitiva, l’effettiva notifica del provvedimento di conferimento.
Quanto alla richiesta subordinata di recupero mediante trattenuta mensile contenuta, il giudice la rigetta. Le modalità concretamente poste in essere dall’amministrazione non appaiono lesive, in misura sproporzionata, delle condizioni economiche dell’obbligato, tenuto conto dell’entità del credito vantato. La ricorrente è anche titolare di pensione diretta e non ha prodotto alcuna condizione economica idonea a giustificare modalità di recupero più favorevoli. Nulla esclude, in via amministrativa, la rateizzazione degli importi eventualmente iscritti a ruolo. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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