La clausola di invarianza non esonera la Regione dagli oneri previdenziali del (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 85 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 13, comma 2, legge n. 112/2004 e dall’art. 3, comma 2, Allegato A, deliberazione AGCOM n. 70/05/CONS non subordina il riconoscimento del diritto del Presidente del CO.RE.COM all’aspettativa non retribuita alla particolare modalità di copertura della relativa spesa. Gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi cui occorre far fronte a seguito della richiesta di aspettativa devono trovare copertura, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta al Consiglio regionale, nel bilancio del Consiglio medesimo. La copertura va reperita nelle risorse ordinarie già stanziate, senza nuovi o maggiori oneri, garantendo l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. La questione concernente l’individuazione degli oneri a carico del lavoratore o del datore di lavoro è inammissibile, involgendo profili di natura previdenziale estranei alla contabilità pubblica.
Il Fatto
Il Presidente della Giunta regionale ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo in ordine alla posizione del Presidente del CO.RE.COM., dipendente pubblico collocato, a domanda, in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato. L’interessato ha chiesto al Consiglio regionale di provvedere al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi al periodo di aspettativa, così come previsto dall’art. 3 del regolamento AGCOM.
Il quesito muove dal possibile contrasto tra il riconoscimento di tali oneri, posti a carico del bilancio consiliare, e la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge e nel regolamento. Il Consiglio regionale si trova, per la prima volta, a dover fronteggiare una spesa aggiuntiva senza che possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Presidente ha pertanto chiesto se l’Amministrazione debba farsi carico degli oneri e, in caso positivo, se debbano gravare quelli a carico del lavoratore o quelli a carico del datore di lavoro.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica i requisiti di ammissibilità, soggettivi e oggettivi, della funzione consultiva. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta proviene dal Presidente della Giunta regionale, organo di rappresentanza esterna legittimato a impegnare l’ente; l’elencazione degli enti legittimati è tassativa e comprende Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.
Sotto il profilo oggettivo, il primo quesito è ammissibile perché attiene all’applicazione della clausola di invarianza finanziaria, materia riconducibile alla contabilità pubblica. Il secondo quesito è invece inammissibile, involgendo questioni di natura prettamente previdenziale, estranee al perimetro della contabilità pubblica come delineato dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dei CORECOM, organi funzionalmente riconducibili all’AGCOM ma operanti in regime di autonomia, che si avvalgono della struttura del Consiglio regionale e della dotazione finanziaria assegnata nei limiti degli stanziamenti del bilancio consiliare. L’aspettativa non retribuita costituisce un diritto soggettivo perfetto del lavoratore, riconosciuto dall’art. 31 dello Statuto dei lavoratori, dall’art. 51 Cost. e dall’art. 68 d.lgs. n. 165/2001.
Le norme in esame riconoscono il diritto e, separatamente, indicano le modalità di copertura della spesa. La Sezione aderisce all’interpretazione della Sezione delle autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2021/QMIG: in assenza di un limite o tetto di spesa, la clausola di invarianza impone di far fronte alla nuova spesa con le risorse ordinarie già stanziate in bilancio, assicurando il mantenimento dell’equilibrio finanziario pluriennale. La clausola è legata al principio di copertura di cui all’art. 81, comma 3, Cost. e non può tradursi in clausola di mero stile.
La Sezione richiama la giurisprudenza costituzionale sulla natura dinamica dell’equilibrio di bilancio e sulla necessità di una copertura rinvenibile anche tra le risorse disponibili, con adeguata dimostrazione. In definitiva, spetta al Consiglio regionale, nell’ambito della propria autonomia anche contabile, reperire la copertura della maggiore spesa tra le risorse ordinarie, garantendo l’equilibrio pluriennale di parte corrente. Il secondo quesito resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.
Nota della Redazione
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