Spese di giudizio e soccombenza virtuale nella cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 178 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il riconoscimento della pretesa del ricorrente interviene dopo la notifica del ricorso, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dalla regolazione delle spese. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, l’Istituto previdenziale che abbia provveduto solo in pendenza di giudizio va condannato al rimborso delle spese di lite. La condanna presuppone che la domanda giudiziale fosse fondata e che il ritardo dell’amministrazione ne abbia reso necessaria la proposizione. Il giudizio di conformità tra provvedimento tardivo e domanda attorea sostituisce, ai soli fini delle spese, l’accertamento del diritto.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale in congedo della Guardia di Finanza, aveva presentato istanza di riconoscimento della pensione privilegiata per una patologia già ascritta a dipendenza da causa di servizio. La competente CMO aveva collocato la patologia nella Tabella 8 a vita.

L’INPS non aveva però emanato il decreto di riconoscimento né corrisposto i ratei arretrati. Il ricorrente ha quindi agito in giudizio davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto. Nel corso del processo l’Istituto ha provveduto sull’istanza, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla cessazione, chiedendo però la liquidazione delle spese in proprio favore.

La Motivazione della Corte

La questione è processuale. Le parti hanno concordemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il provvedimento dell’Istituto e la corresponsione degli arretrati con gli accessori, in senso conforme alla domanda giudiziale. Il giudice ha preso atto della convergenza delle conclusioni e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Il profilo centrale riguarda il governo delle spese in assenza di una pronuncia di merito. La Corte richiama il principio della soccombenza virtuale: anche quando il giudizio si chiude per sopravvenuta carenza di interesse, occorre verificare quale sarebbe stata la posizione delle parti in caso di decisione. Il riconoscimento delle ragioni attoree è avvenuto con ritardo e solo dopo la notifica del ricorso introduttivo.

Da qui la condanna dell’Istituto al rimborso delle spese di giudizio in favore di controparte, liquidate in dispositivo. La conformità del provvedimento tardivo alla domanda giudiziale dimostra che la pretesa era fondata e che l’inerzia dell’amministrazione ha costretto il ricorrente ad attivare la giurisdizione. Il criterio della soccombenza virtuale opera così come strumento di riequilibrio, evitando che il ritardo dell’ente premi l’amministrazione con la compensazione.

Sul piano processuale, la pronuncia conferma che la cessazione della materia del contendere non è un esito neutro rispetto alle spese. Il giudice conserva il potere di regolarle secondo il criterio della soccombenza, anche virtuale, valorizzando il comportamento delle parti e la tempestività dell’adempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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