Indebito pensionistico da doppio calcolo e legittimo affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 496 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione del comma 707 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 (c.d. doppio calcolo) è legittima anche per le pensioni già liquidate, con effetto dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, il recupero dell’indebito derivante da tale riliquidazione è subordinato alla verifica dell’effettiva sussistenza di una legittima aspettativa meritevole di tutela. Il decorso di un arco temporale rilevante tra l’entrata in vigore della norma e la riliquidazione, unito alla mancata comunicazione al pensionato dell’intervenuta rideterminazione in peius, ingenera un affidamento incolpevole. Ne consegue la declaratoria di irripetibilità delle somme richieste dall’INPS e il diritto alla restituzione di quelle già trattenute.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, è titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 31 agosto 2013. Nel marzo 2024 l’INPS ha proceduto alla riliquidazione in via definitiva del trattamento ai sensi del comma 707 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, facendo emergere un indebito netto di oltre undicimila euro per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 aprile 2024, comprensivo degli effetti sulla tredicesima mensilità.

Il pensionato ha impugnato il provvedimento di indebito davanti alla Corte dei conti, deducendo la genericità della pretesa, il lungo lasso di tempo trascorso e la propria buona fede. Ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento del recupero e la restituzione delle somme trattenute dal giugno 2024. L’istanza cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 72/2025 per difetto del requisito del grave e irreparabile pregiudizio.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Prima della riforma del 2011, le pensioni di chi aveva maturato più di diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995 erano calcolate interamente con il sistema retributivo. Il d.l. n. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011, ha esteso il sistema contributivo e, con l’art. 24, comma 2, ha posto un limite invalicabile: l’importo complessivo non può superare quello liquidabile con le regole di calcolo previgenti.

Il comma 707 ha introdotto il meccanismo del doppio calcolo, applicabile a tutte le pensioni liquidate o da liquidare dal 2 gennaio 2012 ai soggetti con anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 e contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. All’esito del confronto, dal 1° gennaio 2015 è posto in pagamento l’importo meno favorevole dei due. La disposizione è stata quindi correttamente applicata dall’INPS, poiché la decorrenza della decurtazione è dal 2015 e non sono incisi i ratei già corrisposti fino a tale data.

Il nodo della controversia si sposta allora sul recupero. La Corte richiama l’orientamento della Consulta (Corte cost. ord. 170/2008 e sent. 220/2010) e le Sezioni riunite della Corte dei conti (QM 2/2012), che ammettono la rideterminazione in peius purché intervenuta in tempi ragionevoli, senza automatismi nell’apprezzamento dell’affidamento. L’applicazione del comma 707 non è sottratta al perimetro degli artt. 203 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, ma richiede di verificare la sussistenza di una legittima aspettativa.

Nel caso concreto la riliquidazione è intervenuta solo con determina del 19 febbraio 2024, a nove anni dall’entrata in vigore della norma sul doppio calcolo, mentre il pensionamento e la determina originaria risalgono al 2013. Un periodo così lungo, unito alla circostanza che l’INPS non ha preannunciato l’applicazione del comma 707 né comunicato tempestivamente la riliquidazione al pensionato (inviata solo all’amministrazione di appartenenza), ha ingenerato un legittimo affidamento. Il Giudice esclude che il pensionato potesse rilevare con diligenza la rideterminazione in peius, potendo dal calcolo anche non emergere un importo inferiore.

Il ricorso è pertanto accolto: dichiarata l’irripetibilità delle somme richieste, riconosciuto il diritto alla restituzione di quanto trattenuto, con interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo. Le spese di lite sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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