Misure cautelari: ricorso inammissibile se non attinge tutti i titoli (Cass. pen. Sez. V n. 30401 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione che censuri l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a una sola delle imputazioni, quando l’eventuale accoglimento non rechi alcun vantaggio al ricorrente, essendo la misura applicata anche per altri titoli di reato. In materia di contestazione a catena e di bis in idem cautelare, è onere della parte allegare gli atti del primo procedimento, non potendo il giudice supplire alla carenza di allegazione. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia carceraria di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dall’associazione o l’esaurimento dell’attività associativa, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo. La doglianza sulla disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati non scalfisce il fondamento della misura.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trani per una pluralità di imputazioni, tra cui il delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato dall’agevolazione mafiosa, e reati in materia di armi e di stupefacenti. Il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, aveva rigettato l’istanza difensiva.
Avverso tale ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione con due motivi: vizio e apparenza della motivazione sulla gravità indiziaria, con riferimento a un solo capo di imputazione, e violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. per asserita sproporzione della misura rispetto alla posizione di altri coindagati. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile muovendo da un rilievo preliminare di ordine processuale. Il ricorso attinge la motivazione limitatamente a un solo capo, nulla deducendo sui restanti titoli relativi ai delitti in materia di armi e di traffico di stupefacenti. Richiamando il non contrastato orientamento di Sez. II n. 33623 del 09.06.2023, il Collegio osserva che l’accoglimento della doglianza non comporterebbe alcun vantaggio concreto per il ricorrente, permanendo la misura per gli altri titoli: ne deriva la carenza di interesse.
Nel merito, il primo motivo è giudicato generico. La deduzione sulla coesistenza di più titoli cautelari era già stata valutata dall’ordinanza impugnata, che aveva registrato l’assenza di allegazioni utili ai fini dell’art. 297 cod. proc. pen. e del bis in idem cautelare. In tema di contestazione a catena, è onere della parte che invochi la retrodatazione del termine di custodia provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto contestato (richiamate Sez. II n. 6374 del 28.01.2015 e Sez. III n. 18671 del 15.01.2015). Analogo onere di allegazione vale per l’improcedibilità da pendenza di altro giudizio per il medesimo fatto (Sez. IV n. 28705 del 18.03.2021; Sez. II n. 31542 del 30.05.2017).
Quanto alla gravità indiziaria, il ricorso non si confronta con la ricostruzione del provvedimento impugnato, che aveva dettagliato la stabilità dei rapporti di fornitura e il ruolo del ricorrente nel sodalizio, valorizzando intercettazioni, il ruolo di un sodale quale custode di armi e droga e l’assistenza prestata a quest’ultimo dopo un arresto. Le censure difensive, meramente reiterative, sono perciò aspecifiche.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Per il reato associativo aggravato opera il regime dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con presunzione relativa sia sulle esigenze cautelari sia sull’adeguatezza della custodia carceraria. Le esigenze sono state desunte dal carattere continuativo della condotta e dai perduranti rapporti accertati anche dopo il periodo di monitoraggio. La Corte richiama l’orientamento per cui la presunzione può essere superata solo con il recesso dall’associazione o l’esaurimento dell’attività, mentre il tempo silente rileva solo in via residuale (Sez. II n. 38848 del 14.07.2021; Sez. V n. 52303 del 14.07.2016; Sez. V n. 16434 del 21.02.2024). La dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati non incide sul fondamento logico-giuridico della misura. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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